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Disservizi della Questura di Napoli: Il Giudice ordina in via d’urgenza di ricevere la domanda di protezione internazionale del cittadino straniero

Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019

Un’importante pronuncia del Tribunale di Napoli, del 26 luglio 2019, con la quale il Giudice ordina in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c alla Questura di Napoli di ricevere la domanda di protezione internazionale del ricorrente nei termini di legge come previsto dall’art. 26 del dlgs 25/08.

La formalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura di Napoli è possibile effettuarla solo a seguito dell’ottenimento di un appuntamento che va preso tramite un’agenda on line al link http://212.131.162.130/qnaim/Index.php , disponibile – dall’11 gennaio 2018 – solo una volta a settimana (il giovedì) dalle ore 10.00. Nonostante nelle intenzioni della Questura il sistema è stato pensato per migliorare il servizio evitando le file fisiche che negli anni avevano determinato attese lunghissime, purtroppo il portale, fin dai primi mesi dalla sua attivazione, si è mostrato inadeguato in quanto non si attiva per malfunzionamento del servizio, comportando pertanto l’impossibilità di ottenere l’appuntamento e di conseguenza di formalizzare la domanda di protezione internazionale.

Il Giudice, accogliendo il ricorso, ha stabilito che la presentazione della domanda di protezione internazionale, rientra tra i diritti fondamentali tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost , art. 18 CDFUE ed art. 3 CEDU, per cui, non vi è spazio in questa materia per una discrezionalità dell’amministrazione.

Pertanto, la domanda va presentata nei tempi congrui previsti dall’art. 6 della direttiva 2013/32 UE, riconosciuto in via piena anche dalla normativa nazionale che ha implementato la citata direttiva con il d.lgs 25/08.

In particolare, alla luce dell’art. 3 e dell’art. 26 del d.lgs 25/08, l’ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richiedente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale, redigendone verbale da trasmettere nel breve termine indicato dall’art. 26 della medesima legge alla Commissione Territoriale competente all’esame nel merito.

Il Giudice, inoltre, ha ritenuto sussistente il principio di sussidiarietà dello strumento cautelare attivato, dal momento che non esiste nel nostro sistema una tutela specifica per il singolo richiedente asilo che si veda impossibilitato, senza sua colpa, a presentare alla P.A. la domanda di protezione internazionale, formalità necessaria per poter accedere al riconoscimento della protezione in via giurisdizionale e, nelle more, a poter conseguire un permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo, come invocato in ricorso, nonché il requisito di fumus boni iuris ed il periculum in mora.

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Tribunale di Napoli, ordinanza del 26 luglio 2019