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Requisito del permesso di lungo periodo per accedere al REI: il Tribunale di Bergamo rimette gli atti alla Consulta

Tribunale di Bergamo, ordinanza 1 agosto 2019

L’ordinanza 1.8.19 del Tribunale di Bergamo riguarda il diritto al REI, ma la decisione della Corte Costituzionale avrà inevitabilmente effetti anche sul reddito di cittadinanza.

La vicenda giunta all’esame del Tribunale di Bergamo riguarda una cittadina boliviana in Italia da oltre 9 anni che tuttavia non ha mai potuto accedere, per ragioni di reddito, al permesso di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione.

Trovandosi quindi nelle condizioni di reddito per accedere al REI – Reddito di Inclusione (ISEE di euro 6.000) e avendo nel nucleo un figlio minore (condizione richiesta all’epoca dalla normativa) ha presentato domanda, ma se l’è vista respingere per mancanza del permesso di lungo periodo, requisito che l’art.3, comma 1 lettera a) n. 1 dlgs 147/17 impone, assieme alla durata minima di due anni di residenza in Italia (oggi divenuti 10 per il reddito di cittadinanza).

Torna cosi al vaglio della Corte la nota questione del “corto circuito” tra il limite massimo di reddito per accedere alle prestazioni e un requisito che a sua volta richiede invece un reddito minimo, cioè quello necessario per ottenere i l permesso di lungo periodo.

Un corto circuito illogico che esclude dal REI (e oggi dal reddito di cittadinanza) circa il 40% degli stranieri regolarmente soggiornanti, normalmente costituiti, come nel caso della ricorrente, proprio dai soggetti più bisognosi di un sostegno sociale.

La Corte ha già sanzionato più volte, con la dichiarazione di incostituzionalità, questo corto circuito (cfr. per tutte sente 11/2009 ove si legge che «la subordinazione dell’attribuzione di tale prestazione al possesso, da parte dello straniero, di un titolo di soggiorno il cui rilascio presuppone il godimento di un reddito, rende ancor più evidente l’intrinseca irragionevolezza del complesso normativo in scrutinio») ma sempre con riferimento a prestazioni relative a condizioni di invalidità, mentre l’unica volta che ha affrontato la questione con riferimento a una prestazione diversa (l’assegno sociale) ha sorprendentemente concluso per la ragionevolezza del requisito (sentenza 50/19). Ciò tuttavia ha fatto con la (discutibile) precisazione che la prestazione considerata in quel caso è esterna al nucleo dei bisogni essenziali e che comunque giunge in età avanzata, quando “tali persone ottengono, alle soglie dell’uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato …. che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società”.

Il Tribunale di Bergamo non si sottrae al confronto con tale recente posizione della Corte e, confortato sul punto dalle recenti ordinanze della Cassazione in materia di bonus bebè, chiarisce che entrambe le precisazioni indicate dalla sentenza 50 non sono applicabili al caso in esame: la prima perché il reddito di inclusione (e lo stesso può dirsi ovviamente per il reddito di cittadinanza) “essendo finalizzato all’affrancamento dalla condizione di povertà deve essere iscritto tra i diritti essenziali” e ha dunque una copertura costituzionale assoluta; infatti nonostante la concezione fortemente “lavorista” della nostra Costituzione, nel contesto attuale “il diritto a un’esistenza libera e dignitosa è precondizione del lavoro e non viceversa, dovendosi quindi procedere a una lettura coordinata degli artt. 2,3 e 38 Cost.” dal che quindi una inevitabile copertura costituzionale del diritto a fruire di un aiuto per affrancarsi dalla povertà.

La seconda precisazione non è invece applicabile perché si tratta in questo caso di prestazione “diretta a fronteggiare un situazione contingente di bisogno” (spetta per un periodo non superiore a diciotto mesi e a fronte di un percorso di inserimento sociale) sicché non avrebbe senso condizionarla a un precedente “contributo dello straniero al progresso materiale e spirituale della società” (per usare le parole della sentenza 50) , stante la radicale differenza con l’assegno sociale che non solo giunge al termine della vita lavorativa, ma accompagna l’anziano per tutta la vita.

A questo punto non resta che confidare che la Corte tenga conto di queste condivisibili argomentazioni e garantisca il percorso di “uscita dalla povertà” a tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti. Al fine di rendere efficace la pronuncia, sarà tuttavia importante che giunga all’esame della Corte, sotto i medesimi profili, anche l’art. 2, comma 1, lett. a1 DL 4 del 28.1.19 conv. in L. 28.3.19 n. 26, che, come detto, prevede il medesimo requisito per il reddito di cittadinanza che ha appunto assorbito il REI.

Al momento, tuttavia, non si riscontra un particolare attivismo di patronati e associazioni nel far presentare la domanda a stranieri privi del titolo di soggiorno in questione; domanda che, oltretutto, come già accaduto in casi analoghi, non è possibile presentare utilizzando il portale INPS e deve quindi essere presentata via pec o via raccomandata (come accaduto anche nel caso esaminato dal giudice di Bergamo) con la conseguenza che l’INPS non elabora la domanda e non fornisce risposta, sicché l’azione non può essere promossa se non decorsi i 120 giorni di cui all’art. 7 L. 533/77.

In questo contesto quindi molti stranieri rischiano di non veder tutelati i proprio diritti neppure nel caso di una pronuncia favorevole della Corte Costituzionale.

L’ordinanza del Tribunale di Bergamo

ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione

Nata dall'intenzione di condividere la normativa nascente in tema d’immigrazione da un gruppo di avvocati, giuristi e studiosi, l’ASGI ha, nel tempo, contribuito con suoi documenti all'elaborazione dei testi normativi statali e comunitari in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, promuovendo nel dibattito politico-parlamentare e nell’operato dei pubblici poteri la tutela dei diritti nei confronti degli stranieri ( continua » )