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Status di rifugiato – La situazione di persecuzione ai danni degli omosessuali in Gambia non è sostanzialmente mutata

Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 541 del 25 luglio 2019

La Corte d’Appello di Trieste, in riforma dell’impugnata ordinanza del Tribunale di Trieste, ha concesso lo status di rifugiato ad un migrante del Gambia, dichiaratamente omosessuale.

I due dati interessanti che si ricavano dalla pronuncia sono questi:

– alcune affermazioni del migrante, su cui si basa il diniego in sede di Commissione Territoriale e di giudizio di primo grado, possono essere frutto di errate traduzioni o trascrizioni nella compilazione del predetto modello C/3, in ciò ravvisando implicitamente una responsabilità dei traduttori; testualmente: “Quanto alle contraddizioni nel racconto rilevate dalla Commissione – e richiamate solo per relationem dal Tribunale – osserva la Corte che le stesse concernono elementi marginali quali il percorso del viaggio – se direttamente verso la Libia o con una tappa di cinque mesi in Senegal – mentre le discrepanze tra quanto contenuto nel modello C/3 e quanto dichiarato alla Commissione concernenti il lavoro svolto in Libia (cameriere o saldatore) e la sua durata (otto o tredici mesi) non solo risultano sostanzialmente ininfluenti ai fini del riconoscimento della protezione, ma possono essere frutto di errate traduzioni o trascrizioni nella compilazione del predetto modello C/3”.

– la situazione di persecuzione ai danni degli omosessuali in Gambia non è sostanzialmente mutata in tempi recenti; “il racconto è compatibile con le informazioni sulla condizione delle persone LGBT in Gambia tratte dal rapporto EASO del dicembre 2017 (pag. da 54 a 57), ed in particolare con l’inasprimento delle disposizioni sull’omosessualità intervenuto nel 2014 ad opera dell’ex presidente Jammeh, con la riferita attività della NIA che di porta in porta ricercava omosessuali, e con i conseguenti arresti, maltrattamenti e torture degli arrestati. Né consta che le leggi contro l’omosessualità siano state modificate dal nuovo presidente Adama Barrow, dimostratosi molto cauto quanto alla sua posizione relativamente alla normativa gambiana sull’omosessualità (si veda il citato rapporto, pag. 56)”; “Va, conseguentemente, ritenuto sussistente un fondato timore di persecuzione dell’appellante a cagione della sua appartenenza al “gruppo sociale” dei soggetti LGBT, con accertamento del diritto allo status di rifugiato, ex art. 11 del D. Lgs. 251/2007”.

Esito: concessione dello status di rifugiato al richiedente asilo, e condanna del Ministero dell’Interno al pagamento di metà delle spese di lite per il primo e per il secondo grado di giudizio.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 541 del 25 luglio 2019