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Supremo interesse dei minori: la Corte d’Appello deve tenere conto dell’acquisito benessere dei minori in Italia dal punto di vista affettivo relazionale e d’integrazione sociale e scolastica

Corte di Cassazione, ordinanza n. 20645 del 31 luglio 2019

La Suprema Corte ha ribaltato il ragionamento che portava al rigetto del Tribunale minorenni di Taranto (confermato poi dalla Corte di Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto), rispetto al ricorso per l’ottenimento di un permesso assistenza minori (ex art. 31 T.U. Immigrazione) in favore di una donna albanese separata, madre di 3 figli minori che giungeva e risiedeva in Italia con la mamma malata.

I Giudici hanno dedotto la violazione dell’art. 31, c.3 per non avere la Corte d’Appello compiuto una concreta valutazione sulla sussistenza di “gravi motivi” di disagio psico dei minori che deriverebbero dall’allontanamento. In particolare, secondo quando è risultato dall’indagine dei servizi sociali, la situazione in Albania complessiva (mancanza di lavoro, mancanza di una casa di abitazione e assenza di figure di riferimenti in sua assenza per lavora) è estremamente più gravosa per i minori stessi.
La Corte ha sostanzialmente spostato il focus sulla precarietà lavorativa della madre senza tenere conto della situazione nella quale verserebbe tutto il nucleo familiare una volta rimpatriato in Albania e senza dare alcun valore alle condizioni di acquisito benessere dei minori in Italia dal punto di vista affettivo relazionale e d’integrazione sociale e scolastica.
Per questo motivo la Suprema Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte di Appello in diversa composizione.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 20645 del 31 luglio 2019