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Annullamento del decreto di espulsione per omessa traduzione e violazione del diritto di difesa

Giudice di Pace di Rieti, decreto del 23 settembre 2019

La decisione del Giudice di Pace di Rieti riguarda il caso di un cittadino albanese.

In data 6 aprile 2019 i Carabinieri della Forestale rintracciavano in territorio di Borgorose il ricorrente e lo conducevano presso il loro uffici; in quella sede li facevano sottoscrivere un verbale di identificazione, dichiarazione di elezione di domicilio e nomina del difensore ed accertavano che il sig. (…) parlava solo la lingua albanese ed utilizzavano all’uopo l’interprete di lingua albanese il sig.(…).
In pari data il Prefetto di Rieti adottava il decreto di espulsione oggetto della presente impugnativa ed il Questore di Rieti adottava il decreto di trattenimento presso il CPR di Bari – Palese.
In data 9.04.2019 il GDP di Bari non convalidava il trattenimento del ricorrente poiché i provvedimenti espulsivi erano stati adottati in violazione dell’art. 13, comma 7 del D.Lgs. n. 286/98 e non era stata concessa la partenza volontaria nonostante egli avesse la disponibilità di una abitazione e di avere un lavoro, tutto in violazione anche della direttiva rimpatri.
In data 9 parile 2019 veniva rimesso in libertà dal CPR di Bari – Palese ed il Questore di Bari notificava il decreto di lasciare il t.n. entro il termine di 7 gg..

Si osservava che il decreto di espulsione, non era stato tradotto in lingua albanese, l’unica conosciuta dal ricorrente, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 7, del d. lgs. 286/98 e, pertanto, non era stato compreso dal ricorrente.
A conforto di tale tesi vi era la circostanza che egli aveva fatto ingresso poco tempo prima dell’adozione del decreto di espulsione; vi era la dichiarazione dei carabinieri di Borgorose che accertavano la mancata conoscenza della lingua italiana e verbalizzano “parla e comprende la lingua albanese e che l’atto suddetto è stato tradotto dall’interprete (…)”.
Inoltre nella relata di notifica del decreto di espulsione si leggeva: “considerata l’impossibilità di reperire un interprete della lingua conosciuta dallo straniero il provvedimento è redatto in una delle lingue previste dall’art. 13, comma 7 ossia l’inglese”.
Appariva evidente che la frase appena evidenziata costituiva una mera clausola di stile specie se si considera che la presenza dei cittadini albanesi in Italia è numerosa e costituisce la seconda comunità straniera da quasi 30 anni ormai.
Si rilevava che anche il giudice di pace di Bari competente per la convalida del trattenimento non convalidava il trattenimento perché gli atti erano stati adottati in violazione dell’art. 13, comma 7, del D.lgs. n. 296/98 e della partenza volontaria in quanto trattassi di espellendo

– in possesso di un passaporto valido;
– con un indirizzo certo,
– in possesso di mezzi di sussistenza;
– mai stato espulso prima;
– incensurato.

Per tale motivo il ricorso si affidava a questi numerosi motivi:
Nullità del decreto di espulsione per violazione dell’art. 13, comma 7, del D.Lgs. n. 286/98;
Violazione dell’art. 3, comma 3 del regolamento di attuazione D.P.R. 394/99;
Violazione del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.;
Violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.
Violazione di legge. Violazione e mancata applicazione dell’art. 13, comma 4, 5;
Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4 bis del D.Lgs. n. 286/98;
Violazione dell’art. 7 e dell’art. 11, comma 1 della Direttiva CE 115/2008 – disapplicazione del decreto di espulsione.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 14 del D.Lgs. N. 286/98.

– Scarica il decreto
Giudice di Pace di Rieti, decreto del 23 settembre 2019