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Solo le Commissioni Territoriali possono esprimersi sulle richieste di protezione internazionale e non le questure

Tribunale di Roma, ordinanza del 4 aprile 2019

Una ordinanza in cui viene censurata la condotta della Questura di Roma, che a seguito di rinuncia da parte del ricorrente alla protezione internazionale ha provveduto senza preventivamente comunicare alla commissione territoriale a rifiutare il permesso di soggiorno. Il ricorrente denunciava di non aver avuto contezza di ciò che stava firmando. Alcuna copia è stata rilasciata di tale atto di rinuncia al ricorrente nè tanto meno è stata data prova della traduzione in lingua comprensibile. Inoltre la condotta posta in essere dalla Questura di Roma appare totalmente difforme da quella che avrebbe dovuto tenere in base all’articolo 3 D.lgs 25/2008 secondo cui la Questura è deputata solo a ricevere la domanda, mentre sull’esame della stessa, compresa la rinuncia, sono le Commissioni Territoriale le uniche a potersi esprimere.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 4 aprile 2019