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Status di rifugiato ad un giovane cittadino gambiano affetto da una grave patologia mentale

Tribunale di Milano, ordinanza del 23 agosto 2019

Un recentissimo provvedimento emesso dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione -, con il quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato ad un giovane cittadino gambiano, affetto da una grave patologia mentale.

Il Tribunale di Milano ha evidenziato come il sistema sanitario gambiano sia – in generale- carente sia sotto il profilo della presenza di strutture e di personale, sia sotto il profilo della disponibilità di medicinali.

Con riguardo particolare al settore psichiatrico, poi, le ricerche effettuate dalla difesa e dal Giudice hanno infatti evidenziato “l’assenza di medici psichiatri specializzati e l’assoluta carenza di strutture destinate o comunque idonee alla cura dei malati mentali […] Invero, secondo le fonti citate nel ricorso, l’unica struttura ospedaliera presente in Gambia contava su un’unica infermiera specializzata nel settore psichiatrico, e due infermieri con formazione generale”.

Inoltre, anche sulla base delle indicazioni della difesa, il Tribunale meneghino ha rilevato come, nonostante gli inviti ricevuti in tal senso dall’OMS e dalla comunità internazionale, e nonostante gli impegni formalmente assunti, il Gambia non abbia ancora provveduto a modificare la vigente legge sulla salute mentale, il Suspect Lunatic Act, risalente al 1917, dai contenuti fortemente discriminatori nei confronti dei malati mentali.

Si tratta di disposizioni che “Impattano fortemente sulle concrete condizioni di vita di questi ultimi, impedendone l’accesso ai servizi sanitari e assistenziali, al lavoro e l’esercizio dei diritti civili e politici”.

Ritenendo poi di svolgere un approfondimento anche rispetto alla percezione sociale della malattia mentale in Gambia, il Tribunale ha preso atto della indicazione fornita dell’ambasciata italiana che ha certificato una “Generale percezione negativa della malattia”. Questa è confermata dalle ulteriori fonti consultate: infatti in Gambia “Si riscontra la tendenza a ritenere che le persone con malattie mentali siano meno umane di loro stesse, con ciò finendo per negare loro i diritti umani fondamentali. Ciò sembrerebbe essere ulteriormente esacerbato dalle credenze culturali e all’ignoranza che circonda la malattia che è sovente ricondotta alla stregoneria”. Il Tribunale ha rilevato come la Costituzione del Gambia, pur proibendo la discriminazione e/o lo sfruttamento delle persone con disabilità, non faccia espressamente riferimento ai tipi di disabilità tutelati né alle tipologie di servizi cui hanno diritto di accedere, rimanendo, di fatto lettera morta. Tutto questo, rileva il Giudice, si traduce in gravi violazioni dei diritti umani, stigmatizzazione e limitazioni ampiamente discriminatorie nell’accesso ai servizi e nell’esercizio dei diritti civili e politici.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Milano ha ritenuto integrati i presupposti di cui all’art.7 d.lgs. 251/2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato: il ricorrente appartiene a un determinato gruppo sociale, perseguitato sia dalle autorità nazionali, che non provvedono a modificare le discriminatorie disposizioni in vigore nei confronti dei malati mentali, sia dalla società maggioritaria che si rende responsabile di gravissime violazioni anche a danno dell’integrità fisica dei malati.

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Tribunale di Milano, ordinanza del 23 agosto 2019