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Tre ordinanze della Cassazione in tema di competenza sui procedimenti avverso i provvedimenti di trasferimento adottati dall’Unità Dublino

Corte di Cassazione, ordinanze n. 18755, 18756 e 18757 del 12 luglio 2019

Il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza affermando in punto di competenza territoriale del Tribunale adito, che se il ricorrente si trova in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione, ovvero sia trattenuto in un centro di permanenza per i rimpatri, non è da considerarsi territorialmente competente la Sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, come espressamente previsto dall’art.4, primo comma, del d.l. n.13/2017, convertito con modificazioni dalla l. 13 aprile 2017, n. 46, bensì la sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede la struttura o il centro ove il ricorrente è ospitato (cfr. art. 4, terzo comma, del d.l. n.13/2017 cit. “Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede“.).

In sede di regolamento di competenza il ricorrente ha diversamente sostenuto che il su esposto criterio è inapplicabile attesa l’unicità della sede dell’Unità Dublino e la diversità della prevista ripartizione delle competenze in tre Prefetture (ex DL 113/18) rispetto alle articolazioni delle Commissioni Territoriali in ragione della quale la competenza del tribunale di prossimità di applica alla materia della protezione internazionale ma non ai ricorsi avverso i provvedimenti di trasferimento.

La competenza disegnata dalla Corte di Cassazione è esclusiva (anche per il futuro) e non alternativa, quindi il Tribunale di Roma sarà l’unica autorità giurisdizionale a poter decidere sulla e controversie aventi ad oggetto i ricorsi ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 bis e ss., d.lgs. n. 25/2008.

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Corte di Cassazione, ordinanze n. 18755 del 12 luglio 2019
Corte di Cassazione, ordinanze n. 18756 del 12 luglio 2019
Corte di Cassazione, ordinanze n. 18757 del 12 luglio 2019