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Cassazione. I giudici di merito non possono esprimere giudizi superficiali e sbrigativi

Corte di Cassazione I° Sez. Civile, sentenza n. 28822 del 21 ottobre 2019

Con sentenza depositata il 21/10/2019 la Corte di Cassazione, I° Sez. Civile, ha accolto il ricorso con il quale il richiedente protezione omosessuale proveniente dalla Nigeria aveva sottoposto al vaglio di legittimità il pronunciamento reiettivo della Corte di Appello di Ancona. La sentenza è interessante perché, oltre alla tematica specifica trattata, ribadisce i requisiti minimi della motivazione che il Giudice di merito deve porre a fondamento della determinazione negativa ed i parametri di coerenza e logicità che devono sorreggere il relativo iter valutativo“. (Avv. Paolo Cognini)

Una sentenza importante poiché mette in luce una pessima abitudine di alcuni giudici, che trattando di questioni legate a soggetti vulnerabili, emanano sentenze approssimative e standardizzate, conseguenza del pre-assunto diffuso in molte aule e Questure secondo cui “raccontano tutti la stessa storia”.
In realtà spesso gli elementi di differenziazione tra le diverse vicende non vengono valutati a causa di un approccio evidentemente sommario, mentre le similitudini hanno origine dal fatto che i richiedenti asilo scappano da guerre, persecuzioni e povertà così che vicende che si verificano all’interno di uno stesso Paese di origine inevitabilmente presentano tratti ed aspetti comuni (ndr).

– Scarica la sentenza:
Corte di Cassazione, sentenza n. 28822 del 21 ottobre 2019

Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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