Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Decreto di espulsione – Il Giudice di Pace non può dichiarare irricevibile il ricorso per un mero errore materiale nell’indicazione dell’ufficio giudiziario adito

Corte di Cassazione, ordinanza n. 24666 del 3 ottobre 2019

Una pronuncia della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso riguardante un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino nigeriano.
In precedenza il Giudice di Pace di Taranto aveva dichiarato addirittura irricevibile il ricorso, omettendo di pronunciarsi nel merito nonostante fosse stata fissata l’udienza, perché nella sola intestazione del ricorso, per mero refuso/errore materiale, veniva scritto “Ill.mo Giudici di Pace di Bari”, al posto di Taranto.
Va segnalato che nel corpo del ricorso il ricorrente e il provvedimento espulsivo erano correttamente individuati, in quanto l’espulsione era del Prefetto di Taranto ed eseguita dal Questore di Taranto.

La Cassazione ha accolto le censure del legale perché si trattava appunto di mero refuso, laddove invece era stato correttamente depositato il ricorso così come la notifica del medesimo congiuntamente al decreto di fissazione dell’udienza.

– Scarica l’ordinanza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24666 del 3 ottobre 2019