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Nigeria, protezione umanitaria – La patologia cui il richiedente asilo è affetto è considerata talmente grave da pregiudicare le possibilità di reintegrarsi nel Paese di origine

Corte d'Appello di Venezia, sentenza n. 4231 del 5 ottobre 2019

La Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla difesa, ed in parziale riforma dell’ordinanza impugnata, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della protezione umanitaria nei confronti di un cittadino nigeriano.

La protezione umanitaria è stata concessa tenuto conto del precario stato di salute del richiedente protezione internazionale, il quale “soffre di un glaucoma scompensato allo stadio terminale nell’occhio sinistro in relazione al quale veniva altresì riconosciuta dall’ULSS 6 della Regione Veneto l’esenzione per malattie croniche ed invalidanti ex DPCM12/1/17”.
La patologia cui il richiedente è affetto è considerata talmente grave “da pregiudicare le possibilità dell’appellante di reintegrarsi nel Paese di origine, sia per le difficoltà di riprendere la propria attività lavorativa di meccanico, sia per il rischio di non poter adeguatamente tutelare il proprio diritto alla salute, atteso lo stato dell’assistenza sanitaria in Nigeria ed in particolare l’inesistenza di cure gratuite (cui, invece, il richiedente ha diritto in Italia)”.

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Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 4231 del 5 ottobre 2019

Si ringrazia, in particolare il Collega Avv. Davide Zagni e l’Associazione Perilmondo onlus per le ricerche effettuate in relazione al sistema sanitario nigeriano.