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Protezione umanitaria al richiedente del Senegal: in caso di rimpatrio avverrebbe una condizione di deprivazione dei diritti umani e il ritorno ad una grave povertà

Tribunale di Bari, decreto dell'8 agosto 2019

Una interessante pronuncia del tribunale di Bari, la cui Corte ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria ad un cittadino proveniente dal Senegal.
Il tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa promossa avverso il diniego emesso della Commissione Territoriale di Foggia sulla’istanza di Protezione Internazionale, riteneva che lo stesso avesse provato la propria vulnerabilità sia attraverso la considerazione del lungo periodo trascorso dalla migrazione (il ricorrente, infatti, manca dal proprio Paese di origine dalla fine del 2015), sia attraverso il deposito della numerosa documentazione attestante la propria integrazione sociale.

Nell’accogliere parzialmente la domanda, i Membri componenti il Collegio giudicante, evidenziavano che, benché l’integrazione lavorativa, ancorché stabile, non sarebbe elemento ex se bastevole ai sensi della pronuncia della Suprema espressasi in materia (Corte Cass. civ. n. 4455/18), il cittadino straniero fosse però meritevole di tutela posto che, effettuando un bilanciamento tra la condizione attuale acquisita in Italia e quella oggettiva afferente il Paese di origine, correlata alla condizione personale che ne ha determinato la partenza, si evidenziava che l’interruzione del deciso, lungo e positivo impegno operato dal richiedente, avrebbe potuto ragionevolmente provocare la privazione dei diritti umani fondamentali tra cui, in particolare, quello della “dignità e sicurezza di vita“.

Infine, per quanto egli non abbia addotto ragioni economiche alla base della partenza dal suo Paese, la Corte valutava importanti le dichiarazione dello stesso sulle precarie condizioni di sussistenza alle quali il cittadino straniero era costretto in Senegal e denunciate in occasione dell’audizione tenutasi in sede giudiziale e che descrivevano una situazione di grave povertà ai limiti della sussistenza; situazione decisamente migliorata grazie all’attuale posizione lavorativa (debitamente provata) raggiunta in Italia che permetterebbe, allo stesso, di sostentare anche la propria madre che vive ancora in Senegal.

Tale per cui, alla luce di quanto assunto, esposto e dedotto, il Tribunale accertava la effettiva sussistenza di una condizione di deprivazione dei diritti umani nel caso in cui il ricorrente fosse stato costretto al rimpatrio in Senegal.

Dall’esame delle articolate motivazioni espresse dai Giudici ed afferenti il diritto alla protezione umanitaria, emerge come il Tribunale barese abbia colto il punto nevralgico della questione e cioè, necessità di preservare coloro i quali, cittadini stranieri, pur non aventi diritto ad un asilo, ovvero ad una protezione sussidiaria, siano vulnerabili dal punto di vista strettamente umano, considerando i bisogni quotidiani degni di essere annoverati tra gli elementi che definiscono il concetto di “dignità della persona” e custoditi come tali, a dispetto del clima di tensione creato da una certa politica.

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Tribunale di Bari, decreto dell’8 agosto 2019