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Il Tribunale ordina la liberazione d’urgenza di una donna nigeriana trattenuta al Centro per i rimpatri di Roma

Tribunale di Roma, decreto del 25 novembre 2019

Su ricorso d’urgenza ex 700 cpc presentato dalla Clinica dei Diritti, dell’Immigrazione e della Cittadinanza il 21/11/2019, il Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento cautelare inaudita altera parte con cui dichiara illegittimo il trattenimento disposto nei confronti di una cittadina nigeriana, assistita della Clinica, a cui era stato di fatto impedito di presentare una domanda di protezione internazionale reiterata fondata su nuovi elementi.

Il Tribunale ha ordinato quindi l’immediata cessazione della misura limitativa della libertà personale e ha ordinato alla Questura di ricevere la domanda di asilo.

Il giudice ha riconosciuto sussistenti il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Sotto il primo profilo, il giudice ha ritenuto fondati i motivi relativi alla violazione delle seguenti norme: art. 3 del dpr 21/2015, artt. 26 e 29-bis del D.lgs. 25/2008, e art. 6 del D.lgs 142/2015 da cui deriva una violazione dell’art. 13 della Costituzione.

In merito al periculum in mora, il giudice ha osservato che il protrarsi dell’illegittima privazione della libertà personale avrebbe prodotto effetti per tutto il tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio; ma soprattutto, che l’eventuale rimpatrio avrebbe vanificato il diritto della ricorrente a formalizzare una nuova domanda di protezione alla luce dei nuovi elementi che intende portare all’attenzione della Commissione.

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Tribunale di Roma, decreto del 25 novembre 2019