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La persistenza di una condizione di vulnerabilità del richiedente e gli sforzi proferiti per migliorare la sua situazione giustificano il rinnovo del permesso di soggiorno umanitario

Tribunale di Bologna, ordinanza dell'11 novembre 2019

Photo credit: Vanna D'Ambrosio

Un ricorso avverso il diniego del rinnovo del permesso umanitario da parte del Questore su parere negativo della Commissione Territoriale.

Il Giudice del Tribunale di Bologna (sezione Protezione internazionale) ha dato rilievo alla persistenza della condizione di vulnerabilità del ricorrente in ragione della iniziale mancanza di strumenti e risorse culturali a sua disposizione, aggravato dalla circostanza che inizialmente il ricorrente avesse vissuto al di fuori del sistema di accoglienza nel meridione di Italia e si fosse trovato ad essere vittima di sfruttamento lavorativo. Inoltre, è stato rilevato il suo percorso di inserimento sociale comprovato dalla documentazione prodotta.
La valutazione congiunta di quanto evidenziato non può che condurre a valutare positivamente all’esisto del confronto richiesto dalla giurisprudenza, la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: da un lato, la capacità dimostrata di saper cogliere le occasioni di inserimento e di integrazione messa a sua disposizione e, dall’altro, la difficile situazione che il ricorrente si troverebbe ad affrontare laddove fosse costretto a rientrare in un Paese dal quale manca da oltre 5 anni, vanificando il percorso faticosamente realizzato da ultimo nel Paese ospitante. Del resto, come rimarcato recentemente da Cass. ord. 231/2019, spetta al Giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi”, attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese“.

Il Tribunale ha aderito con il provvedimento all’orientamento che afferma l’applicabilità alla fattispecie della disciplina sostanziale relativa al rilascio del permesso per motivi umanitari precedente all’introduzione dei decreti sicurezza.

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Tribunale di Bologna, ordinanza dell’11 novembre 2019