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La presenza di una significativa situazione familiare in Italia costituisce un elemento indicativo per impedire il rimpatrio e giustificare la protezione umanitaria

Tribunale di Venezia, ordinanza del 29 luglio 2019

Il Tribunale di Venezia, facendo proprio il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.n. 4455/2018), in particolare ponendo attenzione all’art. 8 CEDU, riconosce la protezione umanitaria al cittadino nigeriano.
Il Giudice ha tenuto in debita considerazione il fatto che alla compagna del ricorrente è stato riconosciuto lo status di rifugiata e, sebbene non sposata con il ricorrente, stava comunque per dare al mondo un figlio, poi deceduto.
Il Giudice ha dimostrato una vera umanità nel sapere bilanciare la vita che la persona sta conducendo in Italia e l’unità familiare, sebbene non compiuta, e quella che vivrebbe se costretto a rientrare in Nigeria.
Il Giudice conclude affermando che “la suddetta situazione famigliare costituisce elemento indicativo della sussistenza nel caso di specie di impedimenti all’allontanamento, derivanti dall’esigenza di non arrecare un danno sproporzionato alla sua vita privata, garantito dall’art. 8 CEDU, obbligo internazionale indirettamente richiamato dall’art. 5 comma 6 del d.lgs.n.286/1998 e dall’art. 32 del d.lgs.25/2008 (ipotesi in parte menzionata anche dalla circolare del 31 luglio 2015 della Commissione Nazionale per il diritto di asilo) e dunque elemento utile al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

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Tribunale di Venezia, ordinanza del 29 luglio 2019