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Nuovi elementi sopravvenuti, come la nascita di un figlio sul territorio dello Stato italiano, giustificano l’accoglimento della protezione umanitaria

Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 4224 del 5 ottobre 2019

La Corte d’Appello di Venezia ha riconosciuto la protezione umanitaria ad un appellante nigeriano che, durante la fase decisionale del giudizio di primo grado, è divenuto padre di una bambina nata in Italia dall’unione con la propria compagna. Nel motivare tale concessione viene fatto esplicito riferimento all’art. 8 della Convenzione Europea per i diritti dell’Uomo che sancisce il diritto all’unità familiare. Non manca altresì la citazione della circolare del Ministero dell’Interno n. 3716 del 30.7.2015 che annovera tra le situazioni di vulnerabilità in ragione delle quali è possibile riconoscere la protezione umanitaria “i legami personali e familiari significativi sul territorio idonei a garantire il diritto all’unità familiare di cui all’art. 8 della CEDU”. Legami personali e familiari significativi che vengono ritenuti sussistenti nel caso di specie ed identificati nell’unione dell’appellante con la compagna da cui è nata una bambina.

Osserva la Corte nel motivare la decisione che “il respingimento del padre determinerebbe la frattura del nucleo familiare e priverebbe una bambina di un anno di vita della figura paterna e di significativi mezzi di sostentamento”.

Il rispetto della vita familiare e dell’unità della stessa giustificano pertanto il riconoscimento della protezione umanitaria.

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Corte d’Appello di Venezia, sentenza n. 4224 del 5 ottobre 2019