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Permesso di soggiorno a seguito di coesione familiare: anche in presenza di Unione civile deve essere garantito questo diritto

Tribunale di Roma, ordinanza del 7 agosto 2019

Il caso riguarda un cittadino di nazionalità russa che a maggio 2018 si era unito civilmente a Roma con un cittadino statunitense titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia con un visto turistico e aveva fatto la richiesta di convertire il visto con un PDS per motivi familiari. Aveva presentato alla Questura di Roma tutti i documenti per il ricongiungimento familiare direttamente in Italia, la cosiddetta “coesione familiare” regolata dall’art. 30, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 286/98.

Dopo mesi di attesa puntellati da continue dichiarazioni contraddittorie e numerosi solleciti inevasi, in data 17.12.2018 la coppia si recava all’Ufficio Immigrazione di Roma per ritirare il PDS in quanto era stato comunicato a loro di essere pronto. Tuttavia, in un primo momento, il richiedente veniva informato che il PDS doveva essere ancora approvato dal Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, poi invece veniva notificato un provvedimento di quasi due mesi anteriore, datato 29.10.2018, del Questore di Roma, e firmato dal Dirigente dell’Ufficio Immigrazione, Dott. Fabrizio Mancini, con cui veniva dichiarata irricevibile l’istanza di rilascio del PDS per coesione familiare.

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso specificando che “non vi è alcun dubbio in merito alla sussistenza in capo al richiedente del diritto vantato“. Inoltre, “non è altresì condivisibile l’ulteriore argomento della Questura secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto munirsi in ogni caso di un visto per ricongiungimento familiare (…)“.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 7 agosto 2019