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Conversione del permesso di soggiorno da motivi umanitari a lavoro. Il Tribunale ordina alla Questura di ritenere regolare la residenza fittizia

Tribunale di Roma, ordinanza del 20 novembre 2019

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha presentato domanda di conversione del permesso di soggiorno in titolo per lavoro, ma la Questura di Roma ha ritenuto la domanda irricevibile perché l’istante era residente in via Modesta Valenti (indirizzo della residenza fittizia o virtuale di Roma ndr.).

La particolarità del caso sta nel fatto che è il primo caso di titolare di permesso NON di protezione internazionale – per i quali, ormai, anche la Questura di Roma ha riconosciuto la legittimità dell’iscrizione all’indirizzo convenzionale ai fini del rinnovo – ma di conversione da umanitario a lavoro.

Il Tribunale ha riconosciuto, preliminarmente, la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi del diritto di accesso alla procedura.
Inoltre, ha rilevato il Tribunale che, in caso la Questura non riscontrasse le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, dovrebbe trasmettere la decisione alla Commissione Territoriale per la valutazione delle condizioni per il rilascio del permesso “speciale”, che resta materia del giudice ordinario.

In merito, ha riconosciuto che l’iscrizione all’indirizzo convenzionale non possa determinare il mancato accesso alla procedura, né il mancato rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.

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Tribunale di Roma, ordinanza del 20 novembre 2019