Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La richiesta di protezione deve essere valutata utilizzando informazioni recenti e specifiche sulla situazione concreta dei paesi di provenienza

Corte di Cassazione, ordinanze del 12 e 16 dicembre 2019

La Corte Suprema di Cassazione accoglie entrambi i ricorsi e rinvia a nuove decisioni al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Con queste due ordinanze ribadisce che il Giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui all’art. 8 c. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonché il contenuto dell’informazione da esse tratta e ritenuta rilevante ai fine della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione.
Nei casi di specie il Tribunale di Lecce ha utilizzato fonti non aggiornate, risalenti oltre ad un anno prima rispetto alla data di deposito dei decreti.

– Scarica le ordinanze
Corte di Cassazione, ordinanza n. 32674 del 12 dicembre 2019
Corte di Cassazione, ordinanza n. 33175 del 16 dicembre 2019