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Annullamento dei decreti di espulsione – Il caso di due richiedenti protezione internazionale con domanda reiterata di asilo ritenuta inammissibile

Giudice di Pace di Padova, ordinanze del 25 novembre 2019

Il Giudice di Pace di Padova ha annullato due provvedimenti di espulsione, facendo proprio il principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo il quale il richiedente protezione internazionale avrebbe l’obbligo di lasciare il territorio nazionale solamente “dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inamissibilità rispettivamente disciplinate dal D.lgs.25/2008, art. 32, comma 1, lettera b) e b bis), e art. 29. E’ di conseguenza vietata l’espulsione, anche in assenza di provvedimento di sospensione dell’efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine di cui anzidetto”. (Cass. N.13891 del 22.5.2019).

Tali accoglimenti sono particolarmente importanti in quanto determinano conseguenze rilevanti nei procedimenti penali che vedono il richiedente protezione internazionale imputato per il reato di cui all’art, 14, comma 5 ter D.lgs. 286/98, come modificato dalla Legge 129/2011.

Il richiedente protezione internazionale viene, infatti, imputato per essersi trattenuto nel territorio italiano “senza giustificato motivo”, in violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale, pronunciato dal Questore in conseguenza dell’emissione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto.
Se, quindi, il legale riesce a ottenere, nelle more del procedimento penale, l’annullamento di detto provvedimento di espulsione, potrà chiedere la declaratoria ex art.129 c.p.p; alternativamente, nell’ipotesi in cui il legale non abbia conseguito detto annullamento, ma abbia incardinato un procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, o, comunque, abbia debitamente impugnato detto provvedimento, nelle more del procedimento penale e previamente, ovviamente, l’accertamento del fatto di cui al capo di imputazione, potrà chiedere ed ottenere la sospensione del procedimento penale ex art. 479 c.p.p. in attesa che l’Autorità Adita valuti la legittimità o meno di detto provvedimento.

Così è avvenuto, nella città di Padova, ove il Giudice di Pace Penale, considerando che si era instaurato un procedimento avente ad oggetto la legittimità del provvedimento di espulsione e conseguente ordine di allontanamento del Questore, ha ritenuto di sospendere detto processo, in attesa che la Suprema Corte di Cassazione si pronunci (Cassazione redatta dalla Collega Avv. Antonella Consolo del Foro di Roma).
Se, come si auspica, la Corte di Cassazione accoglierà detto ricorso, il Giudice di Pace potrebbe provvedere con una declaratoria ex art. 129 c.p.p.

– Scarica le ordinanze
1_Giudice di Pace di Padova, ordinanza del 25 novembre 2019
2_Giudice di Pace di Padova, ordinanza del 25 novembre 2019