Il Tribunale Civile di Roma ha accolto il motivo di censura fondato sull’articolo 17 comma 2 del Regolamento Dublino 604/13, la cd Clausola Umanitaria, tenendo conto dei legami familiari sul territorio italiano del richiedente asilo, ed ha sottolineato il concetto ampio di parentela cui fa riferimento la norma.
Nel caso di specie un richiedente asilo di origine turca ha ricevuto dall’Unità Dublino un provvedimento di trasferimento in Slovenia, in quanto, stando alla consultazione del sistema EURODAC, aveva lì presentato domanda di protezione internazionale in data 6 marzo 2018.
La presenza di un fratello in Italia (titolare di status sin dal 2002 e riconosciuto successivamente come cittadino italiano) è stata ritenuta ostativa al suo trasferimento in Slovenia.
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Tribunale di Roma, decreto del 31 ottobre 2019