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Ricongiungimento familiare di titolari di protezione internazionale – La competenza territoriale per il rilascio del visto è nel “luogo di residenza dello straniero”

Tribunale di Roma, ordinanza dell'8 gennaio 2020

Photocredit: Angelo Aprile (http://www.angeloaprile.net/)

Un’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in procedimento ex 700, con il quale il giudice ha confermato il provvedimento già emesso inaudita altera parte.

Il consolato generale di Istanbul aveva dichiarato la propria incompetenza al rilascio del visto per ricongiungimento familiare al marito di una cittadina somala titolare di protezione sussidiaria in Italia.

A detta della P.A., residenza del familiare da ricongiungere e non in quello in cui lo stesso si trovi temporaneamente, in quanto titolare di permesso di soggiorno di breve durata (“short term”).

Il giudice, nell’accogliere il ricorso ha concluso che:
– Emerge dallo stesso nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Latina che il medesimo “è stato inviato telematicamente alla competente Rappresentanza Diplomatico-Consolare di Turchia (Istanbul) a cura dello Sportello Unico”.
– E’ competente al rilascio, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 394/1999, la rappresentanza del “luogo di residenza dello straniero”, nel caso di specie Istanbul, ove il marito della ricorrente è titolare di permesso di soggiorno turco. Infatti ai sensi dell’art. 43 cc con residenza deve infatti intendersi il luogo ove la persona ha la dimora abituale, tale dovendosi considerare il luogo ove questo soggiorna regolarmente e si cura, come da documentazione presentata.
– Non può considerarsi competente la rappresentanza a Nairobi (addetta ai servizi consolari per i somali) dal momento che il marito non risiede da tempo in Somalia (da dove è fuggito).
– Neppure il legame coniugale è oggetto di contestazione nel provvedimento impugnato e è stato allegato certificato di matrimonio e, comunque l’art. 29 bis del TUI prevede, relativamente al ricongiungimento familiare dei rifugiati (ed applicabile anche ai titolari di protezione sussidiaria, come nella specie), che “Il rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall’assenza di documenti probatori”, nel caso in cui “un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari” (come nel caso di specie).

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Tribunale di Roma, ordinanza dell’8 gennaio 2020