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Supremo interesse del minore e autorizzazione alla permanenza del genitore: la valutazione sui reati ostativi deve tenere in considerazione tutto il percorso in Italia del cittadino straniero

Corte d'Appello di Bari, decreto del 4 luglio 2019

Un decreto interessante sotto molteplici aspetti sociali e normativi. Il caso riguarda una famiglia che vive in Italia dall’anno 2011 con regolare permesso di soggiorno ottenuto grazie alle autorizzazioni concesse dal Tribunale per i Minorenni per assistenza minori prorogate ogni volta senza alcun problema; senonché alla ulteriore proroga il Tribunale per i minorenni a seguito della ulteriore istruttoria autorizzava solo la madre e non il padre a causa di una condanna risalente nel tempo.

Il padre proponeva tempestivo reclamo e la Corte di Appello, sezione minori e famiglia, accoglieva la domanda con la seguente motivazione: “la Corte ritiene che in virtù delle risultanze della condotta istruttoria sussistano nel caso di specie i requisiti contemplati dalla normativa quale presupposto per l’accoglimento del reclamo; infatti il mancato rilascio della richiesta autorizzazione comporterebbe la rottura dell’unità famigliare atteso che la madre risulta in possesso di un titolo legittimante la sua permanenza in Italia, inoltre può opinarsi che il trasferimento dei minori nel paese d’origine possa determinare un nocumento, nella fattispecie lo sradicamento dal contesto sociale in cui attualmente vivono (…).

La Corte osserva altresì, che il precedente penale considerato ostativo dal Tribunale per i Minorenni è ormai risalente ad oltre dieci anni or sono e che non fu ritenuto tale dallo stesso Tribunale all’epoca della concessione del permesso provvisorio del 2015. A ben vedere, sembra trattarsi di episodio circoscritto atteso che non risulta si siano verificati ulteriori episodi e fatti che abbiano macchiato la condotta del (…) tanto da farlo ritenere soggetto socialmente pericoloso. Aggiungasi in proposito che già il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia all’epoca di quei fatti ha revocato l’inflitta misura di sicurezza avendo “accertato l’assenza di pericolosità sociale del condannato” “.

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Corte d’Appello di Bari, decreto del 4 luglio 2019