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L’INPS non può richiedere la restituzione dell’assegno sociale erogato

Tribunale di Bari, ordinanza del 27 gennaio 2020

Una importante sentenza che riguarda moltissimi cittadini stranieri, spesso anziani che si sono visti recapitare la richiesta da parte dell’INPS.

Come è noto la Guardia di Finanza nella zona di Bari e provincia aveva aperto una indagine per il reato di cui all’art. 316 – ter , comma i c.p., che coinvolgeva i pensionati di nazionalità estera ed in particolare albanese che si riteneva che percepissero indebitamente l’assegno sociale erogato in loro favore dall’INPS.

In diversi casi in sede civile, l’INPS revocava le somme, chiedendone la restituzione ed in sede penale denunciava i beneficiari per aver percepito somme senza averne il titolo.

Il caso che ci riguarda è relativo ad una cittadina albanese, titolare di assegno sociale ex lege n. 335/1995, che veniva denunciata perché era stata assente dal territorio nazionale per periodi superiori a 30 giorni e non aveva comunicato nulla all’INPS con la richiesta di restituzione della somma di €. 13.068,42;

Le assenze erano dimostrate, secondo il pubblico ministero, dalla documentazione acquisita dal Consolato d’Albania, allegata alla informativa della Guardia di Finanza di Bari che produceva in giudizio e dalla quale emergeva con chiarezza i movimenti della ricorrente;

La difesa, si opponeva a tali accertamenti per due motivi: il primo: perché tutti i dati sul passaporto e sul movimento della cittadina albanese erano stati effettuati senza rispettare il rispetto del norme sulla privacy e del principio di colleganza tra stati; il secondo: perché non c’era la prova in atti che la cittadina albanese era stata informata sulle sanzioni amministrative e penali in caso di assenza dal territorio nazionale per oltre 30 giorni poiché la stessa aveva presentato la domanda tramite il patronato il quale non aveva mai avvistato la sig.ra XX che avrebbe dovuto avvisare l’ente in caso di assenze superiori ai 30 giorni e, che se l’imputata avesse saputo di tale adempimento avrebbe certamente provveduto;

Il Tribunale penale di Bari in composizione collegale, all’esito di un accurato dibattimento dove venivano sentiti i testi del P.M. ossia l’INPS e Guardia di Finanza assolveva la cittadina albanese con la seguente motivazione:

…. l’imputata vada assolta dal reato ascrittole perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (…). Tuttavia è emerso anche dall’istruttoria dibattimentale che la sig.ra XX aveva ottenuto tramite un patronato il riconoscimento dell’assegno sociale e che non era prova che la stessa fosse stata specificatamente informata degli obblighi di comunicazione derivanti dalle circolari INPS e risultanti anche dalle dichiarazioni di impegni in calce alla domanda di assegno sociale, non essendo acquisito nel processo tale ultimo documento debitamente sottoscritto dall’imputata.
In altri termini, non è stato chiarito con certezza nel corso dell’istruttoria se l’imputata sia sia rivolta direttamente all’INPS per ottenere il sussidio di cui si discute ovvero abbia agito, come sembra desumersi dalla testimonianza del verbalizzante della Guardia di Finanza, tramite un patronato, senza essere specificatamente avvisata degli obblighi concernenti le comunicazioni relative ai periodi di soggiorni all’estero (…)
“.

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Tribunale di Bari, ordinanza del 27 gennaio 2020