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Annullato decreto di espulsione per errata valutazione della pericolosità sociale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 5872 del 3 marzo 2020

Il caso riguarda un cittadino del Congo che giungeva in Italia nel 2003 all’età di 14 e varcava il confine nazionale al fine di ricongiungersi al proprio padre, il quale era fuggito dal Congo a causa della guerra civile che interessava il paese in quegli anni.
Per oltre 15 anni possedeva il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno); nell’anno 2014 il Questore di Ancona revocava il permesso di soggiorno CE riconoscendo in capo al medesimo il permesso di soggiorno per motivi familiari, ma detto titolo autorizzatorio non veniva rilasciato perché era un soggetto pluripregiudicato.
In data 14.06.2018 il Prefetto di Ancona adottava nei confronti del ricorrente il decreto di espulsione, con accompagnamento immediato alla frontiera,ed il Questore di Ancona, accertata l’impossibilità di eseguire con immediatezza detto decreto, ne disponeva il trattenimento presso il C.I.E. di Bari-Palese elencando i precedenti penali a carico del sig.
All’udienza di convalida del trattenimento innanzi al Giudice di Pace di Bari il ricorrente raccontava la sua storia e si opponeva alla convalida in quanto non poteva tornare in Congo poiché tutta la sua famiglia viveva in Italia da oltre 20 anni. Durante il trattenimento, il ricorrente, per il timore di un’imminente rimpatrio presso il paese d’origine, nel quale non ha più nessun familiare, manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale del nostro Paese; solo dopo svariati tentativi di formalizzare detta richiesta riusciva a presentare la richiesta di protezione alla Questura di Bari ed in seguito veniva convocato per l’audizione personale presso la Commissione territoriale di Bari.
All’udienza di proroga del trattenimento innanzi al Tribunale di Bari, quale richiedente asilo, il ricorrente si opponeva nuovamente alla convalida con dichiarazione resa a verbale, ciò non dimeno il Giudice convalidava la proroga del trattenimento ritenendo pretestuosa la richiesta di protezione.

Veniva proposto ricorso avverso il provvedimento di espulsione, innanzi al Giudice di Pace di Ancona ed all’udienza, la difesa del ricorrente evidenziava tra gli altri numerosi motivi che il ricorrente aveva presentato istanza di protezione internazionale alla locale Commissione Territoriale di Bari ed era in attesa di conoscere la decisione.
Si fa presente che al sig. la Commissione di Bari riconosceva i motivi umanitari ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 286/98 e veniva rimesso in libertà con invito a presentarsi presso la Questura di Ancona per il rilascio del permesso di soggiorno.

Con ordinanza n. 2957/2018, a scioglimento della riserva assunta e disattendendo le richieste difensive, il Giudice di Pace rigettava il ricorso e confermava il decreto prefettizio impugnato.

Avverso detta decisione il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione affidando a tre motivi.
La Corte considerando fondato il secondo motivo ed assorbiti gli altri osserva: “ .. posto che, quanto alla valutazione della pericolosità sociale dell’odierno ricorrente, il giudice a quo l’ha fondata esclusivamente sulla sussistenza di numerosi procedimenti penali a suo carico per reati contro la persona e sulla avvenuta sottoposizione a misure di prevenzione. La Giurisprudenza di legittimità, però, ha chiarito che detti precedenti “pur costituendo certamente elementi da considerare nell’ambito dell’apprezzamento di competenza del giudice di merito, non possono tuttavia esaurire il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto previsto dalla normativa di riferimento. Detto giudizi infatti – come già chiarito da questa Corte dell’Ordinanza n. 16626/2017 – deve essere esteso anche alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, poiché solo in questo modo è possibile compiere quella complessiva ponderazione circa la sussistenza di una attuale pericolosità sociale del soggetto.. “.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 5872 del 3 marzo 2020