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Autorizzazione alla permanenza dei genitori in Italia: i giudici nel rigettare la richiesta non possono omettere la valutazione del “trauma da sradicamento del minore”

Corte di Cassazione, ordinanza n. 6552 del 5 marzo 2020

Un accoglimento della Corte di Cassazione, per un ex art. 31, comma 3 del TU che veniva rigettato sia dal tribunale per i Minorenni di Taranto e sia poi in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Lecce sezione distaccata di Taranto sezione minori.
La vicenda riguarda una minorenne con la madre georgiana, conviventi con il compagno italiano della madre a sua volta genitore affidatario di un suo figlio (dopo la separazione). 
I due rigetti si focalizzavano sulla ipoteticità del danno alla minore in caso di rimpatrio e sulla brevità del tempo di permanenza in Italia, omettendo di considerare i legami affettivi concreti della bambina (emergenze fattuali illustrate dalle relazioni sociali).
I giudici di appello non hanno infatti provveduto a scrutinare, nei termini scanditi dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la n. 15750 del 2019, l’esistenza dei “gravi motivi” connessi allo sviluppo psico-fisico della minore, segnatamente mancando di operare con una ponderata valutazione del caso concreto per poi avviarsi, all’esito, al giudizio di bilanciamento dei primi con gli interessi statuali al controllo del territorio nazionale“.
Alla luce di queste valutazioni la Corte di Cassazione ha cassato il decreto di rigetto della Corte di Appello rinviando ad una nuova decisione con diversa composizione.

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 6552 del 5 marzo 2020