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Gambia – I richiedenti in caso di rimpatrio si ritroverebbero in una condizione di estrema vulnerabilità compromettendo l’ottima integrazione raggiunta in Italia

Due decreti del Tribunale di Genova del 20 aprile 2020

Due decreti di accoglimento della protezione umanitaria emessi dal Tribunale di Genova per due giovani richiedenti asilo provenienti dal Gambia.

Nel primo caso il ricorrente racconta di essere fuggito a 12 anni e di non aver più legami con la patria, in caso di rientro in Gambia, ove il processo di pacificazione non si è ancora concluso, vanificherebbe l’ottimo percorso di integrazione.

Secondo il Giudice, “Nel ritenere la posizione del ricorrente rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98, occorre quindi tenere conto:
i) della storia personale del giovane richiedente (bassissima scolarizzazione, assenza di riferimenti familiari), che – seppur non riconducibile alle maggior forme di protezione – lo porta suo malgrado a lasciare il proprio Paese ancora minorenne ed a subire anche maltrattamenti in Libia prima di giungere in Italia;
b) della condizione di instabilità socio – politica tuttora esistente in Gambia, assumendo rilevanza la situazione confermata dagli ultimi documenti richiamati;
c) l’assenza (passata ed attuale) di legami familiari nel paese di origine;
d) del proficuo percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico e culturale italiano, come risulta dalla documentazione (già richiamata supra) che si è riusciti a raccogliere in sede di istruttoria. In Italia ha sfruttato al massimo tutte le opportunità offerte (da quelle scolastiche a quelle professionali), tessendo anche rapporti interpersonali con molti individui.

Un positivo percorso che verrebbe vanificato in caso di rientro forzato nel proprio paese di origine ove non ha alcun legame familiare.
In tale situazione, se il richiedente tornasse in Gambia, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana
“.

– Scarica il decreto
1_Tribunale di Genova, decreto del 20 aprile 2020

Anche nel secondo caso il ricorrente è fuggito da minore e in caso di rientro in Gambia, ove la situazione non può definirsi sicura, si ritroverebbe in una condizione di estrema vulnerabilità, compromettendo l’ottima integrazione raggiunta in Italia.

In particolare, il Giudice sottolinea:
“(…) del buon percorso di inserimento ed integrazione nel tessuto economico, sociale e culturale italiano: lo stesso ha frequentato i corsi di lingua, avendo anche frequentato un “percorso di alfabetizzazione informatica” mostrando una discreta conoscenza della lingua italiana, pur essendosi avvalso dell’ausilio dell’interprete; ha frequentato il corso sulla sicurezza propedeutico all’inizio del percorso di borsa lavoro, ed è in attesa di essere chiamato. Dalla più recente relazione della Cooperativa sociale “*******”, presso la quale egli si trova collocato, risulta che il giovane “ha instaurato sia con gli operatori di riferimento che (con) gli altri ragazzi della struttura un rapporto di fiducia e rispetto delle regole”.
In definitiva, non v’è dubbio che un percorso quale quello illustrato verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in Gambia. In tale situazione, considerata comunque credibile l’esistenza di problematici rapporti con l’unico genitore rimastogli, considerato, da un lato, il traumatico percorso migratorio (le cui sofferenze si rivelerebbero inutilmente patite), dall’altro, la situazione del Paese e quella in Italia, si può concludere che se il ****** tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica ed estrema vulnerabilità, idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana
“.

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2_Tribunale di Genova, decreto del 20 aprile 2020