Un accoglimento della Suprema Corte che ha cassato una sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, in favore di un richiedente asilo pakistano, ritenendo che:
“ Il riconoscimento della protezione umanitaria deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine , al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza“.
La Corte di Appello di Caltanissetta aveva invece motivato il diniego della protezione umanitaria sulla base della inattendibilità del racconto del richiedente, inidoneo a dare contezza di uno sradicamento qualificato nel territorio di origine, tale da profilare una specifica situazione di vulnerabilità in caso di rientro.
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Corte di Cassazione, sentenza n. 8020 del 21 aprile 2020