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La situazione presente nella zona del Kashmir integra a tutti gli effetti la definizione di “conflitto armato”

Tribunale di Venezia, decreto del 10 aprile 2020

Il Tribunale di Venezia si è pronunciato riconoscendo la protezione sussidiaria ex art. 14 lett c) d.lgs. 251/2007 in capo ad un ricorrente proveniente dalla regione del Kashmir in Pakistan.

La situazione presente nella zona del Kashmir integra a tutti gli effetti la definizione di “conflitto armato” elaborata dalla Corte di Giustizia nella sentenza n. C -285/2012, Diakitè, in ragione della quale deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) del d.lgs. 251/2007.

Il Giudice ha effettuato un’approfondita analisi storica della situazione del Kashmir, dando atto che, da numerosi anni, tale zona è contesa e controllata con la violenza da tre Stati differenti: Pakistan, India e Repubblica Popolare Cinese, giungendo ad affermare che la stessa è “coinvolta da un conflitto interno e internazionale” assimilabile alla definizione di “conflitto armato”. Tale definizione il Giudice la ricava dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C -285/2012, Diakitè secondo la quale “la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro”.

Alla luce di questi elementi e degli ulteriori scontri nella zona della linea di controllo che divide il Kashmir riportati dal Giudice ed avvenuti tra gli anni 2018 e 2019, è stata riconosciuta al ricorrente pakistano la protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c) sussistendo “fondati motivi di ritenere che, qualora ritornasse nel paese di origine, il ricorrente correrebbe una minaccia grave alla vita o alla persona”.

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Tribunale di Venezia, decreto del 10 aprile 2020