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Sospensiva per emergenza Covid-19 dopo provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata

Tribunale di Trieste, decreto dell'1 aprile 2020

La Sezione Specializzata in materia di Protezione Internazionale del Tribunale di Trieste ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto di rigetto del ricorso proposto a norma dell’art. 35 d.lgs. 25/2008 da cittadino del Niger.

Il richiedente impugnava dinanzi al Tribunale triestino il provvedimento di inammissibilità della domanda reiterata della protezione internazionale pronunciato dalla Commissione Territoriale di Trieste, Sezione di Gorizia.
Ad oggi il decreto di rigetto è oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
In particolare, il Tribunale di Trieste ha così valutato: “per quanto dedotto nell’istanza e, in particolare, per quanto riguarda l’attuale emergenza sanitaria COVID-19, sussistono i “fondati motivi” su cui il Tribunale è chiamato a decidere in questa sede ex art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008”.

Il difensore, infatti, argomentava che la mancata sospensione del provvedimento avrebbe comportato l’irregolarità del ricorrente e la possibilità che questi fosse esposto ad un provvedimento di espulsione, di fatto ineseguibile senza mettere a rischio il bene costituzionalmente garantito della salute del singolo, ma anche della collettività. La regolarità, infatti, determina il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo che garantisce altresì il rilascio di una tessera sanitaria, indispensabile in questo determinato periodo storico.

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Tribunale di Trieste, decreto dell’1 aprile 2020