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Sospensiva per emergenza Covid-19. E’ necessario garantire la regolarità del soggiorno e l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale

Tribunale di Milano, decreto del 21 aprile 2020

Un recente provvedimento di accoglimento dell’istanza sospensiva pronunciato dal Tribunale di Milano.
In particolare il Collegio ha svolto una interessante ricognizione sull’attuale situazione socio-sanitaria in Italia e sulla necessità di permettere il rinnovo dei titoli di soggiorno, in questo caso ad un richiedente asilo della Costa D’Avorio la cui domanda di protezione internazionale era stata ritenuta inammissibile dalla Commissione Territoriale di Milano.

Ritiene il Tribunale che la valutazione delle gravi e circostanziate ragioni includa sia la considerazione di nuovi elementi che possano condurre all’accoglimento del ricorso sia questioni relative alla prospettazione di nuove e ulteriori circostanze suscettibili di autonoma valutazione, anche sotto il profilo della irreparabilità del danno derivante dal rigetto della sospensione.
Nell’esame del periculum non può prescindersi dalla considerazione della eccezionale emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da virus COVID-19 e dalle eccezionali misure adottate dal Governo per contrastarla. Tali misure trovano fondamento negli articoli 17 e 32 primo comma della Costituzione italiana. La prima norma consente limitazioni alle libertà di circolazione e soggiorno per “motivi di sanità e sicurezza”; la seconda sancisce “la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”.
(…) Nel caso all’attenzione del Tribunale, il rigetto della sospensione comporterebbe la revoca in capo al richiedente del permesso di soggiorno temporaneo per richiesta di asilo; tale revoca determinerebbe l’impossibilità di osservanza delle prescrizioni dell’Istituto Superiore della Sanità a tutela della salute individuale e collettiva perché la revoca del permesso di soggiorno precluderebbe l’accesso del richiedente al servizio sanitario nazionale ed alle cure del medico di famiglia
“.

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Tribunale di Milano, decreto del 21 aprile 2020