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Il titolare di protezione umanitaria se ha presentato domanda di asilo prima del DL n. 113/2018 (5 ottobre 2018) ha diritto all’inserimento nel sistema di accoglienza SIPROIMI

TAR per la Toscana, sentenza n. 564 del 12 maggio 2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana riconosce il diritto del titolare di protezione umanitaria (con permesso di soggiorno per casi speciali) all’inserimento nel sistema di accoglienza SIPROIMI, nonostante le modifiche introdotte con il DL n. 113/2018, ritenute inapplicabili al caso di specie.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti, appare dirimente il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con sent. n. 4890/2019 secondo cui la domanda di protezione internazionale cristallizza il paradigma legale sulla cui base la domanda stessa deve essere esaminata, pertanto, le disposizioni del DL n. 113/2018, contenenti l’esclusione dei titolari della protezione umanitaria o di permesso di soggiorno per casi speciali, non possono ritenersi applicabili a coloro che hanno presentato una domanda di protezione internazionale prima del 5 ottobre 2018, indipendentemente dal momento di riconoscimento della protezione umanitaria o di presentazione della richiesta di ammissione al sistema di accoglienza SIPROIMI.

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TAR per la Toscana, sentenza n. 564 del 12 maggio 2020