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Indennità collaboratori domestici: una scheda pratica

Da lunedì 26 maggio è attivo il servizio online dell’INPS per la presentazione delle domande per l’indennità Covid-19 per lavoratrici e lavoratori domestici.
La misura straordinaria di sostegno è stata introdotta dall’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto Rilancio”) per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza da Covid-19.

L’indennità può essere richiesta all’Inps tramite il sito internet oppure il call center, oppure tramite patronato.

Il messaggio 26 maggio 2020, n. 2184 dell’INPS chiarisce i requisiti:

– l’indennità è destinata ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
– l’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 con un importo di 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall’INPS in un’unica soluzione.

Nel dettaglio il lavoratore o la lavoratrice deve:
– essere o essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali;
– non essere convivente con il datore di lavoro;
– non aver fruito di alcuna delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (ovvero: partite Iva e co.co.co iscritti alla gestione sperata Inps; commercianti, artigiani e coltivatori diretti, lavoratori stagionali di turismo o terme, operai del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo);
– non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 18/2020;
– non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222);
– non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Le indicazioni sulle modalità di compilazione e presentazione della domanda.

1) Attraverso il portale dell’INPS selezionando l’apposito box “Presentazione domanda“.

Autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);

E’ possibile:
– accedere alla funzione “Consultazione stato pratica e pagamenti” per visualizzare lo stato della domanda presentata, scaricare la ricevuta e visualizzare le informazioni relative al pagamento;

– variare i dati di pagamento, modificando le scelte fatte riguardo alle modalità di accredito dell’indennità. Questa funzione sarà attiva fino all’avvio del processo di emissione del pagamento.

L’Istituto procederà poi al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti.
Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono tutte le istruzioni per la corretta compilazione della richiesta.
Nell’area riservata del sito sarà poi possibile scaricare la ricevuta della domanda protocollata,

2) Attraverso il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164164 (da rete mobile con tariffe diverse a carico dell’utenza chiamante).

3) Attraverso i patronati.