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Misure di accoglienza e disponibilità di risorse economiche del richiedente asilo: la valutazione deve essere fatta sulla base dell’assegno sociale calcolato annualmente e non mensilmente

TAR per la Toscana n. 437 del 15 aprile 2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana afferma che la valutazione della disponibilità di risorse economiche in capo al richiedente protezione internazionale, ai fini del mantenimento delle misure di accoglienza, deve essere fatta sulla base dell’assegno sociale calcolato annualmente, e non mensilmente, pertanto, soltanto il raggiungimento nell’arco dell’anno solare del reddito pari all’importo dell’assegno sociale annuo può giustificare una legittima revoca delle misure di accoglienza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, inoltre, richiamando la nota sentenza della Corte di Giustizia del 12.11.19 C-233/18, disapplica la lettera e) dell’art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 per contrarietà alla normativa europea, peraltro sottolineando che Il Collegio è consapevole che in tal modo rischia di crearsi un vuoto normativo poiché l’ordinamento italiano non prevede alcuna sanzione (ulteriore alla revoca dell’accoglienza) a carico degli stranieri richiedenti protezione internazionale e ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere gravi violazioni delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti. E’ tuttavia responsabilità del legislatore colmare tale lacuna, non potendo questo Giudice esimersi dal rispettare l’interpretazione del diritto comunitario così come fornita dalla Corte.

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TAR per la Toscana n. 437 del 15 aprile 2020