La Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato in materia di protezione umanitaria, riconoscendo come sia assente nella decisione di tribunale una “valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Ghana“.
Le sezioni unite hanno già ampiamente chiarito i presupposti necessari per valutare correttamente l’istituto della protezione umanitaria e nella sentenza sono citati tutti i principali insegnamenti.
Chiariti questi principi, la Corte ricorda che occorre evitare valutazioni di tipo “seriale, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali”, e nel caso di specie evidenzia come sia assente un giudizio comparativo tra la situazione del ricorrente nel nostro Paese e la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese di origine.
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Corte di Cassazione, ordinanza del 25 giugno 2020