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Assente una valutazione comparativa tra la odierna situazione del richiedente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali in caso di rimpatrio in Ghana

Corte di Cassazione, ordinanza del 25 giugno 2020

La Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato in materia di protezione umanitaria, riconoscendo come sia assente nella decisione di tribunale una “valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Ghana“.

Le sezioni unite hanno già ampiamente chiarito i presupposti necessari per valutare correttamente l’istituto della protezione umanitaria e nella sentenza sono citati tutti i principali insegnamenti.
Chiariti questi principi, la Corte ricorda che occorre evitare valutazioni di tipo “seriale, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali”, e nel caso di specie evidenzia come sia assente un giudizio comparativo tra la situazione del ricorrente nel nostro Paese e la situazione oggettiva e soggettiva del richiedente nel paese di origine.

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Corte di Cassazione, ordinanza del 25 giugno 2020