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Bangladesh, status di rifugiato – La situazione per gli oppositori politici è altamente instabile e lo Stato non offre protezione

Tribunale di L'Aquila, decreto del 30 giugno 2020

Il ricorrente riferiva di essere membro attivo del Bangladesh Nationalist Party (BNP), il maggior partito di opposizione del Bangladesh e di aver subito, per tale posizione, ben due arresti arbitrari, aggressioni e minacce, proprio a causa di tale militanza politica. Il medesimo è stato ritenuto credibile dal Tribunale in base ai riscontri esterni forniti in allegato al ricorso (in particolare trattasi di fotografie e proclami politici postati sulla propria pagina facebook ben prima della fuga dal Bangladesh) dai quali si evince che il ricorrente partecipava a manifestazioni politiche già nel 2013 e organizzava incontri politici nel 2014.
Inoltre il Tribunale ha svolto un’approfondita analisi del contesto sociopolitico attuale in Bangladesh, per cui, alla luce della credibilità del racconto, giungeva a riconoscere lo status di rifugiato al richiedente asilo sulla scorta della seguente motivazione:

“Entrando nel merito dell’analisi della credibilità del racconto posto dal ricorrente alla base dell’espatrio, va notato che lo stesso ha, innanzitutto, saputo adeguatamente descrivere il proprio percorso di adesione politica al movimento (…) il ricorrente ha spiegato di aver lavorato nella gestione delle manifestazioni e nell’accompagnamento dei leader (p. 4). Quest’ultima affermazione è, inoltre, suffragata dalla documentazione allegata al ricorso, dalla quale si evince che il ricorrente partecipava a manifestazioni politiche già nel 2013 e organizzava incontri politici nel 2014. Alla luce di quanto esposto, il racconto è dunque da ritenersi credibile, e il fatto materiale che egli ha posto alla base dell’espatrio, ossia il fatto di essere stato arrestato e aggredito a causa della propria militanza politica, accettato.
Avendo accettato il fatto materiale alla base dell’espatrio può procedersi ora all’analisi del rischio che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio. Ebbene, prendendo in considerazione le circostanze esposte da (…), ossia il fatto che lo stesso è in passato stato sottoposto ad arresto arbitrario, aggressioni e minacce a causa della propria appartenenza politica – fatto che può costituire persecuzione nel senso dell’art 9(1)(b) della Direttiva Qualifiche del 2011, in quanto accumulazione di varie misure lesive dei diritti umani del ricorrente – e alla luce delle informazioni sul Paese d’origine disponibili, dalle quali si evince che la situazione per gli oppositori politici in Bangladesh è altamente instabile, deve concludersi che vi sia un ragionevole livello di probabilità che il ricorrente, in caso di rimpatrio, possa essere sottoposto ad un trattamento che ammonti a persecuzione o danno grave.

Nonostante la Commissione non abbia ritenuto necessario approfondire i due episodi degli arresti, né l’episodio delle minacce ricevute da Abdus Salam Dada precedentemente al 2014, tramite domande mirate al ricorrente, lo stesso ha fornito, nel corso della propria narrazione, alcuni dettagli specifici delle suddette vicende, dei quali non si può non tener conto nell’analisi della credibilità della vicenda esposta.

Considerando inoltre che, alla luce delle informazioni sul Paese d’origine sopra esposte, non è possibile ritenere che lo Stato bengalese possa offrire protezione all’(…) dagli atti persecutori ai quali già è stato esposto, è lecito concludere che, in caso di rimpatrio, vi sarebbe per il medesimo un ragionevole livello di probabilità di essere sottoposto ad un trattamento che ammonti a persecuzione.
Sulla scorta di quanto affermato dal ricorrente, infine, si deve concludere che il trattamento temuto in caso di rimpatrio sia determinato dalle opinioni politiche dello stesso.”

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Tribunale di L’Aquila, decreto del 30 giugno 2020