Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Inserimento del titolare di protezione umanitaria nel SIPROIMI (ex SPRAR): il TAR ricorda che il decreto sicurezza non ha effetto retroattivo

T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 678 del 17 giugno 2020

Il Tar Lecce accoglie la richiesta di inserimento del titolare di protezione umanitaria nel Sistema di Protezione SPRAR / SIPROIMI con una corposa motivazione sulla questione in oggetto.
Nel caso di specie il cittadino pakistano aveva presentato domanda di protezione internazionale in Italia in data 15 marzo 2017, quando era ancora vigente la normativa che riconosceva il diritto all’inserimento nel sistema d’accoglienza SPRAR, quindi antecedentemente all’entrata in vigore del D.L. n. 113/18. Nonostante ciò il Servizio Centrale del SIPROIMI su disposizione del Ministero dell’Interno aveva annullato l’inserimento.
Il Tar, ribadendo il principio di irretroattività del decreto Salvini, osserva che la giurisprudenza amministrativa è univocamente attestata sulle medesime conclusione (TAR Toscana, 12/05/2020 n. 564; TAR Brescia, 11/06/2020 n. 443; TAR Venezia 20/12/2019, n. 1395).

– Scarica la sentenza
T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 678 del 17 giugno 2020