Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

La Questura a tutela della condizione di vulnerabilità documentata del richiedente deve rilasciare direttamente un permesso di soggiorno per cure mediche

Tribunale di Milano, ordinanza del 19 maggio 2020

Il ricorrente, che aveva avuto il diniego sia amministrativo che giudiziale della protezione internazionale, non chiede domanda reiterata di protezione ma, risultando la sua vulnerabilità da perizia psicologica, chiede direttamente al Questore il rilascio di un permesso.

La Questura di Como ritiene la richiesta diretta inammissibile, poiché bisognerebbe di nuovo transitare in Commissione.

Il Giudice, invece, decide che :”La norma di cui all’art 5.co. 6 del d.lgs 286/1998, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio italiano prevedeva, in via generale, che, nel caso in cui non vi siano i presupposti per il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno secondo le ordinarie regole, il Questore debba comunque rilasciarlo in presenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (…) pertanto “Si tratta dunque di un istituto che ha natura di diritto soggettivo e rientra nel novero dei diritti umani fondamentali. Attraverso la protezione umanitaria, le norme in materia di ingresso, soggiorno ed espulsione dello straniero vengono svincolate da qualsiasi automatismo procedurale“.

Il Tribunale ordina alla Questura di rilasciare, direttamente, un permesso di soggiorno per cure mediche, a tutela della condizione di vulnerabilità documentata del richiedente, senza imporre il passaggio attraverso le procedure della richiesta di protezione internazionale.

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Tribunale di Milano, ordinanza del 19 maggio 2020