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La richiesta di asilo non è ritenuta strumentale: non convalida del trattenimento nel CPR

Tribunale di Torino, ordinanza del 14 luglio 2020

Trattasi di interessante pronuncia in relazione al trattenimento di un cittadino tunisino giunto in Italia, espulso e trattenuto in data in data 3 luglio 2020. Lo straniero formalizzava domanda di protezione internazionale in data 13 luglio 2020 e in data 14 luglio 2020 il Tribunale di Torino rigettava la richiesta di convalida del trattenimento del richiedente asilo ai sensi del D. Lgs. 142/2015.
Il Tribunale accoglieva infatti i rilievi del difensore, confermando come “non sussistano elementi sufficienti dai quali poter inferire la natura strumentale della domanda di protezione internazionale formulata dal trattenuto, tenuto conto, da un lato, del brevissimo lasso di tempo intercorso rispetto alla data di ingresso del predetto in Italia (19.6.2020) e considerato, dall’altro, che non vi è prova che il trattenuto, anteriormente alla compilazione del “foglio notizie” del 19.6.2020 (Prot. n. 220071), abbia ricevuto l’informativa di cui all’art. 10 ter T.U.I. e sia stato, perciò, posto nelle condizioni, già in allora, di determinarsi in modo consapevole in ordine alla richiesta di protezione internazionale”.

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Tribunale di Torino, ordinanza del 14 luglio 2020