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Pds per motivi umanitari rilasciato direttamente dal Questore: il Tar riconosce la convertibilità in pds per lavoro e per attesa occupazione

T.A.R. della Campania, sentenza n. 2669 del 26 giugno 2020

Una pronuncia del Tar Campania che affronta il tema della convertibilità del permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato direttamente dal Questore. Interessante, inoltre, che ne riconosca la convertibilità anche in motivi di attesa occupazione.

Il Tar Campania, infatti, ha ritenuto che la disciplina transitoria enunciata esplicitamente nell’art. 8 co. 1 del Dl 113/2018 per i permessi umanitari ex art. 32 co. 2 Dlgs 25/2008, debba applicarsi i anche ai permessi per motivi umanitari rilasciati direttamente dal Questore ex art. 5 co. 6 Dlgs 286/1998 e art. 11 DPR 394/99. Questo in base al fatto che, da un lato, l’art. 8 co. 1 DL 113/2018 non sembrerebbe escludere la possibilità di convertire tale permesso in altro titolo di soggiorno e, dall’altro che, affermare il contrario, significherebbe andare contro la ratio della norma che è quella di permettere a chi abbia beneficiato del permesso per motivi umanitari – ormai non più rilasciabile a seguito della soppressione – di ottenere un altro tipo di permesso “ordinario” che gli permetta di rimanere legittimamente nel territorio italiano.

In tal modo, il Tar riconosce, altresì, la convertibilità del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso di soggiorno per lavoro o anche per attesa occupazione, sussistendone i requisiti previsti dalla legge per il rilascio.
Di conseguenza, il TAR accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato e ordina alla Questura di valutare il rilascio del permesso a favore della ricorrente.

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T.A.R. della Campania, sentenza n. 2669 del 26 giugno 2020