Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Protezione internazionale – Il Giudice di merito non può assumere informazioni generiche e non aggiornate circa il Paese di origine

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12135 del 22 giugno 2020

La Corte di Cassazione con questa ordinanza chiarisce che il Giudice di merito non può assumere informazioni generiche e risalenti circa il Paese di origine, ma deve aggiornare la propria ricerca e compararla con le informazioni fornite dal ricorrente, nella sua narrazione.
Nel caso di specie si trattava di un ricorrente del Mali e le COI utilizzate sono risalenti al 2014.
Nei giudizi aventi ad oggetto domande di protezione internazionale e di accertamento del diritto al permesso per motivi umanitari, la verifica delle informazioni socio politiche del paese di origine non può fondarsi su informazioni risalenti ma deve essere svolta, anche mediante integrazione istruttoria ufficiosa, all’attualità (Cass. n. 28990/2018)“.

– Scarica l’ordinanza
Corte di Cassazione, ordinanza n. 12135 del 22 giugno 2020