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Protezione speciale al richiedente nigeriano. Non può essere espulso in quanto l’unità familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale

Tribunale di Bari, decreto del 26 giugno 2020

Il Tribunale di Bari, dopo aver sospeso l’efficacia del diniego della domanda reiterata di protezione internazionale impugnato, ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti per riconoscere “all’odierno ricorrente il permesso di soggiorno per la sussistenza delle condizioni di cui all’art.19, co. II, lett. C) d.lgs. n.286/1998, rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” ai sensi del quale: “non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’art.13, comma 1, nei confronti …degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”.

Il Giudice Istruttore, nelle more del procedimento, ha ritenuto di sospendere l’efficacia, in quanto il ricorrente è divenuto padre e quindi l’unità familiare andava garantita quale diritto fondamentale che sarebbe stato gravemente leso.
Viene, pertanto, riconosciuta la protezione speciale (art. 32 c.3 d.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008), dato l’incardinamento del procedimento successivamente all’entrata in vigore del d.l.n.113/18, e la norma che la contempla viene considerata “norma di chiusura del sistema rispetto alle circostanze in cui, in ragione di obblighi internazionali e/o costituzionali, non sia possibile procedere all’espulsione del richiedente protezione internazionale in quanto, in seguito all’abrogazione del precedente istituto della c.d.” protezione umanitaria”, tale ipotesi normativa risulta essere oggi l’unica potenziale forma di residua protezione nei casi pur non contenuti expressis verbis nella riforma”.
L’art.19, co.1, del d.lgs.286/1998, come enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass.n.3898/2011), “individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria)”, allarga la sua applicazione anche a ipotesi non rientranti in quelle previste dalla Convenzione di Ginevra e dall’ordinamento europeo.

Il Collegio, ribadendo la funzione di norma di chiusura, ribadisce la necessità di procedere ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19, comma 1 e 1.1. del d.lgs. n.286/1998, non solo, ma facendo espresso riferimento all’art. 8 CEDU, evidenzia come la nascita di un figlio regolarmente riconosciuto, l’unità familiare, lo svolgimento del ruolo genitoriale vanno ascritti nel novero delle situazioni giuridiche primarie, fondamentali e inviolabili. Il Giudice, inoltre, afferma che “laddove non fosse concesso al ricorrente di rimanere in Italia accanto alla compagna ed al figlio ne deriverebbe una grave compromissione dei suoi diritti, sicché sussistono più che evidenti motivi umanitari che impongono la concessione all’interessato di un corrispondente permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19. Coma 2, lett.c del d.lgs.n.286/1998, in applicazione del principio del non refoulement”.

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Tribuanale di Bari, decreto del 26 giugno 2020