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Regolarizzazione, la condizione dei richiedenti asilo alla luce della circolare del 19 giugno 2020. A cura dell’avv. Paolo Cognini

Aggiornamenti alla “guida ragionata alle procedure di emersione/regolarizzazione” (25 giugno 2020)

La condizione dei richiedenti asilo alla luce delle linee di indirizzo contenute nelle circolare ministeriale n. 44360 del 19 giugno 2020.

Aggiornamenti alla “guida ragionata alle procedure di emersione/regolarizzazione” (leggi la guida, versione del 6 giugno).
La Guida completa ed aggiornata sarà disponibile a breve.

Introduzione

Il 19 giugno 2020 il Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 44360, con la quale si propone di dettare alcune linee di indirizzo prevalentemente in ordine alla specifica tematica del rapporto tra le procedure di emersione e la condizione dei richiedenti asilo.

In riferimento al primo canale di emersione, il Ministero dell’Interno conferma l’assenza di profili di incompatibilità tra la condizione di richiedente asilo e l’accesso al canale di emersione attivato dal datore di lavoro. In realtà, la circolare richiama letteralmente solo l’istanza del datore di lavoro finalizzata all’emersione di rapporti di lavoro irregolari, omettendo un diretto riferimento anche alle nuove assunzioni. Tale differenziazione, tuttavia, non avrebbe alcun senso né, d’altra parte, è rinvenibile nella circolare un qualsiasi riferimento ad essa, il che induce a ritenere che il richiamo al comma 1 sia un richiamo complessivo, al di là delle “espressioni” impropriamente utilizzate per menzionarlo: ciò trova, peraltro, conferma anche nelle faq del Ministero dell’Interno, dove la possibilità per il richiedente asilo di accedere al primo canale di emersione viene affermata senza operare alcuna distinzione tra le diverse ipotesi. Il richiedente asilo assunto secondo le procedure previste dall’art. 103, co.1, D.L. 34/2020 potrà, dunque, continuare a coltivare la richiesta di protezione senza dovervi rinunciare. La circolare prevede come prassi applicativa che in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico venga rilasciata al richiedente asilo una specifica informativa volta ad illustrare la duplice opzione rimessa alla scelta del richiedente, ovvero quella di rinunciare alla richiesta di protezione o, al contrario, di mantenerla in vita. Al richiedente che decidesse di non rinunciare alla richiesta di protezione, verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro in formato cartaceo valido esclusivamente per il territorio nazionale: nel caso in cui, invece, l’interessato aderisse all’altra opzione, il permesso di soggiorno per lavoro che gli verrà rilasciato sarà in formato elettronico e non sarà sottoposto a limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste per l’ordinario permesso di soggiorno lavorativo.

Per quanto concerne, invece, il secondo canale di emersione, ovvero quello direttamente attivato dal cittadino straniero con la richiesta del permesso di soggiorno temporaneo, la circolare si avventura in una interpretazione restrittiva che, oltre a violare i generali principi di diritto in materia di protezione internazionale, risulta del tutto incoerente con la stessa norma di riferimento, ovvero il comma 2 dell’art.103 D.L. n.34/2020.
Secondo l’interpretazione proposta nelle linee di indirizzo “il requisito essenziale stabilito dalla norma per la definizione della procedura di regolarizzazione di cui al c. 2” sarebbe “lo stato di irregolarità sul territorio nazionale dello straniero“. Il comma 2 andrebbe, dunque, letto “in combinato disposto con l’art.7, co.1, D.Lgs. n.25/2008 che riconosce espressamente il diritto del richiedente asilo a permanere nel territorio dello Stato fino alle decisioni adottate dalla Commissione Territoriale ai sensi dell’art. 32 del citato decreto”. Da ciò conseguirebbe che in riferimento alla “condizione giuridica dei richiedenti asilo, atteso il loro diritto a permanere regolarmente sul territorio nazionale fino alla conclusione della relativo procedimento amministrativo…. tale condizione non” soddisferebbe “i requisiti previsti dalla norma per la prosecuzione della procedura volta al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2 del citato art. 103”.
L’iter logico-giuridico seguito nella circolare al fine di affermare una presunta incompatibilità tra le procedure di regolarizzazione disciplinate dal comma 2 dell’art.103 e le procedure attinenti alla richiesta di protezione, risulta viziato da una molteplicità di errori interpretativi e da evidenti contraddizioni. Proviamo ad andare per ordine…

– Scarica l’aggiornamento
Regolarizzazione, la condizione dei richiedenti asilo alla luce della circolare del 19 giugno 2020. Guida a cura dell’avv. Paolo Cognini
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Avv. Paolo Cognini (Ancona)

Foro di Ancona.
Esperto in Diritto Penale e Diritto dell’immigrazione e dell’asilo, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli stranieri.

Socio ASGI, è stato docente in Diritto dell'immigrazione presso l'Università di Macerata.

Autore di pubblicazioni, formatore per enti pubblici e del privato sociale, referente della formazione del Progetto Melting Pot Europa.


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