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Ricongiungimento del familiare a carico e dimostrazione del sostegno finanziario

Corte di Appello Roma, sentenza n. 2912 del 17 giugno 2020

Foto di Claudio Colotti

La Corte di Appello ricorda che in tema di diritti soggettivi le prove possono essere formate anche successivamente all’emanazione dell’atto amministrativo che nega il diritto e quindi possono essere prodotte in giudizio legittimamente. Nel caso di specie, avverso un diniego dell’Ambasciata italiana a Nairobi di ricongiungimento familiare della madre, il ricorrente effettua dei versamenti dopo il diniego e durante il giudizio di primo grado, e il tribunale di Roma considera queste ricevute dei versamenti come elementi indiziari per dimostrare che la madre è a carico del ricorrente.
Il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Ambasciata proponevano, però, appello avverso l’ordinanza del Tribunale.
Queste le motivazioni della Corte:

…va osservato che l’accertamento richiesto al tribunale riguardava un diritto soggettivo rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, il cui compito è quello di verificare la sussistenza del diritto al momento della decisione, piuttosto che la regolarità del provvedimento dell’Amministrazione. Tale verifica, come è noto, va eseguita sulla scorta di tutte le prove che, secondo le regole generali, le parti hanno diritto di produrre in giudizio. Deve quindi ritenersi corretto che il convincimento del primo giudice si sia formato sulla base di documenti formatisi successivamente alla fase amministrativa. Ed invero, trattandosi di un accertamento del tutto autonomo e distinto, quanto alla natura e agli effetti, rispetto al procedimento amministrativo, la circostanza che i versamenti in questione siano stati effettuati tutti successivamente alla emissione del provvedimento impugnato non incide sulla ammissibilità della relativa prova, nell’ambito del giudizio per il riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare“.

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Corte di Appello Roma, sentenza n. 2912 del 17 giugno 2020