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Camerun – Le profonde vulnerabilità della richiedente e il suo importante percorso di integrazione giustificano il rilascio della protezione umanitaria

Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1986 del 10 luglio 2020

La decisione della Corte d’Appello di Bologna, contrariamente a quanto disposto dal Giudice di primo grado, riconosce la protezione umanitaria ad una cittadina camerunense in ragione delle violenze subite e del percorso di integrazione effettuato.

Il Collegio ritiene che: “Il racconto della richiedente, oltre ad essere particolarmente circostanziato, trova molteplici conferme nel racconto dei fatti effettuato dalla sorella maggiore, (…), dinanzi all’Ufficio Immigrazione di Catania in data 5.7.2017 (cioè quasi due anni dopo l’arrivo dell’appellante), verbale prodotto dalla difesa in primo grado e non considerato dal Tribunale: la conversione al cattolicesimo del padre, l’abbandono della madre in tenera età, il secondo matrimonio del padre ed il successivo abbandono anche da parte della matrigna, la riconciliazione del padre con la famiglia di origine, il matrimonio della sorella maggiore e le indebite ingerenze dello zio musulmano. E’ anche vero che vi sono discrepanze fra le due narrazioni, tuttavia il racconto risulta in ampia parte credibile“.

Tuttavia, le numerose circostanze narrate in comune con la sorella ed il fatto che l’appellante risultasse comunque incinta al momento del suo sbarco in Sicilia, così dovendo affrontare un nuovo aborto, dimostrano una profonda vulnerabilità e fragilità della giovane ed una grande sofferenza interiore concentrata in così pochi anni di vita, a cui la stessa contrappone una palese voglia di riscatto, avendo dimostrato determinazione e buona volontà nell’imparare in breve tempo la lingua italiana, tanto da poter sostenere il colloquio senza l’ausilio di un interprete, e nell’accettare un lavoro impegnativo, come quello della badante a tempo pieno, che, tuttavia, le ha consentito di avere un discreto stipendio e un posto sicuro in cui vivere. Di conseguenza, la presenza in Italia della sorella maggiore e la sussistenza di un lavoro a tempo indeterminato che appare tutt’altro che instabile od occasionale, atteso che l’appellante ha prodotto copia della propria dichiarazione dei redditi dell’anno 2019 da cui risulta che la stessa ha ininterrottamente lavorato come colf/badante […] depongono in favore di un serio e concreto percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia dall’appellante, che verrebbe irrimediabilmente ed ingiustamente frustrato in caso di rimpatrio. Poiché, come più volte specificato dalla S.C., ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari “E’ necessario pertanto una valutazione individuale…della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. I seri motivi di carattere umanitario possono positivamente riscontrarsi nel caso in cui, all’esito di tale giudizio comparativo, risulti un’effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono il presupposto indispensabile di una vita dignitosa (art 2 Cost)” (C. Cass, Sez I del 23.2.2018 n. 4455), e tenuto conto di quanto sopra rilevato circa le profonde vulnerabilità in capo all’appellante ed al suo importante percorso di integrazione realizzato nel nostro Paese, appare evidente la incolmabile sproporzione di vita tra quella che avrebbe tornando in Camerun con quella conseguita in Italia.
Ricorrono, quindi, i presupposti per il riconoscimento, in favore dell’appellante, di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
“.

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Corte di Appello di Bologna, sentenza n. 1986 del 10 luglio 2020