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Condannata la Questura che omette di restituire il passaporto al legale dello straniero, munito di apposita procura rilasciata da parte del titolare del documento

Tribunale di Varese, ordinanza del 3 agosto 2020

A seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., una cittadina albanese chiedeva al Tribunale di ordinare alla Questura di Varese la riconsegna del proprio passaporto, trattenuto a seguito di decreto di espulsione – poi annullato dal Giudice di Pace, in favore del proprio legale munito di apposita procura.

Il Ministero si costituiva in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato, senza contestare la validità della “delega” dal punto di vista formale, ma rappresentando la necessità che il passaporto – in quanto documento strettamente personale – venga ritirato esclusivamente dal titolare, eccependo altresì come la ricorrente non abbia fornito motivazioni idonee a giustificare una sua eventuale impossibilità a recarsi personalmente presso gli Uffici competenti della Questura negli orari di apertura al pubblico.

Il Giudice adito, richiamati i principi codicistici per cui la procura costituisce un negozio giuridico a mezzo del quale un soggetto legittimamente conferisce ad un altro il potere di rappresentarlo in specifici atti, ha ritenuto la procura stessa – nel caso di specie quella notarile – atto pienamente idoneo a permettere il ritiro del passaporto della ricorrente a mezzo procuratore, “non sussistendo alcun obbligo previsto ex lege per ritirare personalmente il documento per cui è causa, con la conseguenza che è assolutamente irrilevante che la [ricorrente] fornisca o meno giustificazioni circa una sua impossibilità a presentarsi personalmente presso gli uffici della Questura competenti”.

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Tribunale di Varese, ordinanza del 3 agosto 2020