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Decisione in autotutela della Commissione: riconosciuta al richiedente del Bangladesh la protezione umanitaria dopo l’impugnazione del rigetto per manifesta infondatezza

Commissione Territoriale di Bari, decisione dell'1 luglio 2020

Un decreto pronunciato dal Tribunale di Bari di accoglimento dell’istanza sospensiva del decreto di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale di Bari per il riconoscimento della protezione internazionale, ed il successivo decreto di revoca in autotutela ad opera della C.T. di Bari con riconoscimento al richiedente della protezione umanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 6, del T.U.I. nella formulazione previgente.

Nello specifico la vicenda che ci occupa riguarda un richiedente asilo del Bangladesh la cui domanda era stata dichiarata dalla Commissione territoriale di Bari manifestamente infondata con decreto impugnato dinanzi al Tribunale di Bari con ricorso con istanza sospensiva accolta sulla scorta della seguente motivazione “evidenziato che il ricorrente ha prospettato e provato un’integrazione socialelavorativa sul territorio italiano tale da lasciar ipotizzare la sussistenza dei presupposti per concedere la protezione umanitaria, avendo prodotto documentazione da cui si desume lo svolgimento di attività lavorativa con remunerazione congrua ai sensi dell’art. 36 della Costituzione “.

Nelle more del giudizio e prima dell’udienza di comparizione dinanzi al Giudice di prime cure, la Commissione Territoriale di Bari, che aveva precedentemente dichiarato la domanda del ricorrente manifestamente infondata, ha riconvocato il richiedente asilo al fine di sostenere una nuova audizione personale ed ha adottato – in data 01.07.2020 – una decisione in autotutela riconoscendo al richiedente del Bangladesh la protezione umanitaria ed il rilascio del relativo titolo di soggiorno con la dicitura “casi speciali”.

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Commissione Territoriale di Bari, decisione dell’1 luglio 2020