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Protezione internazionale – Il dubbio circa la credibilità della storia deve essere risolto a favore del dichiarante: accolta l’istanza sospensiva

Tribunale di Perugia, decreto del 30 luglio 2020

Un provvedimento di accoglimento dell’istanza sospensiva pronunciato dal Tribunale di Perugia in pendenza del ricorso per Cassazione.

In particolare il Collegio ha ritenuto di valorizzare elementi sopravvenuti rispetto al momento della decisione sia sotto il profilo del fumus sia sotto quello del periculum. A tal riguardo ha ritenuto che tale elemento di novità fosse rappresentato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione – sottolineato dal Difensore nell’istanza e nel ricorso – relativa al cosiddetto beneficio del dubbio (cfr. Cass 8819/2020; Cass. 7546/2020; Cass. 14671/2020).

Secondo tale orientamento, rispetto ad alcuni dettagli della narrazione del richiedente la protezione internazionale, il dubbio circa la credibilità deve essere risolto a favore del dichiarante, nel caso di specie cittadino nigeriano condannato nel proprio Paese per il reato di omosessualità.

Tale giurisprudenza è evidentemente successiva al momento della decisione e ha costituito uno dei motivi del gravame proposto innanzi alla Suprema Corte avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia.

Il Tribunale ha così accolto l’istanza sospensiva, ritenendo fondati i motivi posti alla base della stessa.

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Tribunale di Perugia, decreto del 30 luglio 2020