Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Annullamento decreto di espulsione – L’autorità non può impedire il diritto al rinnovo del pds omettendo ogni valutazione in ordine alla situazione personale e familiare vissuta in Italia da diversi anni

Giudice di Pace di Bari, decreto del 28 agosto 2020

Il Prefetto di Bari adottava, in piena emergenza da Covid-19, il decreto di espulsione, a carico di un cittadino albanese nonostante fosse noto che l’Albania avesse proclamato lo stato di calamità naturale e disposto, a partire dal 10 marzo, il blocco totale dei collegamenti aerei e marittimi da/per l’Italia, con tutte le relative limitazioni del caso, con la seguente motivazione “…rilevato che il cittadino straniero è titolare di permesso di soggiorno emesso dal Questore di Bari scaduto … da più di 60 giorni … e non ne ha chiesto il rinnovo [art. 13, c. 2, 1. b) del TUI e successive modificazioni]“.

Il cittadino albanese impugnava tempestivamente il decreto di espulsione ed affidava a diversi motivi le sue sue censure sulla illegittimità del provvedimento.
Fra tutte rappresentava anche che l’art. 5 al comma 4 del D.Lgs. 286/98 prevede che “… il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico”.
La predetta norma, nonostante preveda il rinnovo del permesso di soggiorno 60 giorni prima della sua scadenza, non ricollega alla violazione del termine alcuna sanzione.
Peraltro, il termine di 60 giorni non può ritenersi perentorio ma ordinatorio così come confermato dalla pronuncia del Consiglio di Stato sez. III 21 gennaio 2013 n. 326: “Il termine di cui all’art. 5 comma 4, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 non ha natura perentoria, bensì ordinatoria e acceleratoria, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia, con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata. (Annulla Tar Toscana, sez. II, n. 1081 del 2012)”.

Inoltre, poiché nel decreto di espulsione il Prefetto di Bari nulla riferiva in ordine ai legami familiari esso forniva la GDP di Bari la prova che era residente stabilmente in (…), insieme alla madre, il padre, al fratello minore ed alla sorella e che tutto il nucleo era regolarmente soggiornante e perfettamente integrato nel contesto sociale italiano non avendo mai tenuto condotte sintomatiche di pericolosità sociale.
All’uopo rilevava la violazione dell’art. 5, commi 5 e 9, del D. Lgs. 286/98: ”Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati … quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell‘adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero ….. si tiene conto anche della natura e della effettività dei vincoli famigliari dell’interessato e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale“ (comma 5).
Mentre il comma 9 dispone che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico”.
Sull’ampia portata applicativa della c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 5, comma 5, del D. Lgs. 286/98 si sono pronunciate il Consiglio di Stato, sentenza n. 1990 del 2008, il Consiglio di Stato, sentenza n. 2988 del 2007 il T.A.R. Puglia – sede di Bari, II seconda, sentenza n. 1751 del 2006. Quest’ultimo in un caso analogo a quello de quo ha così statuito: “in base all’art. 5, d.lgv. 286/98, l’Autorità, richiesta del rilascio del permesso di soggiorno, deve valutare la situazione complessiva in cui versa lo straniero, nel caso totalmente omessa”.

Alla luce delle norme su richiamate ed alla giurisprudenza sia di legittimità che amministrativa, si censurava il comportamento dell’amministrazione che con l’adozione del decreto di espulsione, aveva impedito il diritto al cittadino albanese di rinnovare il permesso di soggiorno omettendo ogni valutazione in ordine alla sua situazione personale il quale vive in Italia da diversi anni, unitamente a tutta la sua famiglia violando cosi l’art. 13, comma 2bis del D.Lg. n. 286/98 laddove recita “nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’art. 29, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine”.

– Scarica il decreto
Giudice di Pace di Bari, decreto del 28 agosto 2020