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Graduatoria alloggi pubblici e contributo affitto: il requisito di 10 anni di residenza in Italia è discriminatorio e in contrasto con il diritto UE

La Provincia di Trento condannata a “disapplicare” la sua stessa legge

Con ordinanza emessa in data odierna il giudice di Trento dott. Flaim ha accolto il ricorso promosso da ASGI e da un cittadino etiope – assistiti dagli avvocati Giovanni Guarini e Alberto Guariso – per contestare il requisito di 10 anni di residenza in Italia richiesto dalla legge provinciale n. 5 del 2019 per accedere sia agli alloggi pubblici sia ai contributieconomici per il pagamento dei canoni.

Secondo la Provincia il requisito di 10 anni di residenza sul territorio nazionale andava introdotto in analogia con le norme sul reddito di cittadinanza, ma i ricorrenti hanno contestato sia l’illogicità di richiedere un requisito di lungo-residenza sul territorio nazionale per una prestazione di carattere provinciale; sia gli effetti discriminatori della norma che portava alla esclusione di molti cittadini stranieri anche se inseriti da tempo nel contesto nazionale e trentino; sia il suo contrasto con la direttiva dell’Unione 109 del 2003 che garantisce parità di trattamento ai titolari di permesso di lungo periodo.

Il giudice ha ritenuto superfluo anche il rinvio alla Corte Costituzionale perché l’obbligo di garantire parità di trattamento discende direttamente dalla norma dell’Unione e prevale sulla legge provinciale. Ha quindi ordinato alla Provincia di “disapplicare” la legge provinciale e di modificare il regolamento attuativo, eliminando il requisito dei 10 anni di residenza in Italia.

La decisione del giudice è immediatamente esecutiva e la Provincia è stata anche condannata a pagare 50 euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della ordinanza.

La decisione dovrebbe essere materia di riflessione anche per il Governo rispetto alle norme sul reddito di cittadinanza – hanno dichiarato i legali di ASGI -. Per il Trentino poi è un primo passo molto importante per rimuovere le norme introdotte dalla Provincia negli ultimi anni in materia di welfare (come ad esempio la modifica della disciplina sull’assegno unico provinciale) che hanno determinato effetti gravissimi di esclusione in danno degli stranieri, in contrasto con le politiche di inclusione che l’Unione Europea ci sollecita e che andrebbero a vantaggio di tutta la comunità”.

– La sintesi dell’ordinanza
Sintesi dell’ordinanza

– L’ordinanza completa
Tribunale di Trento, ordinanza n. 38 del 29 settembre 2020